giu202016
Istituzione nuove sedi prescinde da esistenza di dispensari farmaceutici
A seguito della cosiddetta liberalizzazione introdotta con l'art. 11 del D.L. n. 1 del 2012, legge statale di principio, il quadro normativo attinente al sistema farmaceutico ha subito un profondo mutamento. Sono fondamentalmente due le essenziali finalità perseguite: quella di razionalizzare la rete distributiva dei farmaci, garantendo l'equa distribuzione nel territorio delle farmacie e una migliore accessibilità del servizio per i residenti in aree scarsamente abitate, e quella di dare attuazione ai principi costituzionali e comunitari di libertà di iniziativa economica e di favore per lo sviluppo della concorrenza, rimuovendo le restrizioni all'ingresso di nuovi operatori sul mercato. Nell'ottica del bilanciamento del principio pro concorrenziale con il sistema di contingentamento delle sedi farmaceutiche, la giurisprudenza amministrativa ha elaborato profili interpretativi della nuova normativa attraverso alcune importanti pronunce. Il nuovo assetto introduce un grado intermedio di liberalizzazione del sistema farmaceutico, con rispondenza all'interesse pubblico del processo di incremento del numero delle farmacie esistenti.
La localizzazione delle nuove strutture è legittima anche quando comporti una riduzione del fatturato delle farmacie esistenti e può essere censurata solo quando tradisca la finalità proconcorrenziale della normativa, concentrando gli svantaggi su alcuni operatori senza un'effettiva utilità pubblica. Se la nuova disciplina intende anche promuovere un maggiore livello di concorrenza, il dispensario, rispetto a tale obiettivo, rimane neutro, trattandosi di un presidio sul territorio al servizio degli abitanti di zone isolate e non di un soggetto economico in grado di competere con le farmacie attraendo clientela da altri luoghi, tanto da non costituire neppure strutture autonome, essendo normalmente gestiti da una sede farmaceutica (art. 1 comma 4 della L. n. 221 del 1968). La creazione di nuove farmacie, d'altro canto, prescinde, quindi, anche dall'esistenza di dispensari farmaceutici. Il dispensario costituisce una semplice estensione dell'attività di altra farmacia, quella più vicina, con lo scopo di conferire al sistema una certa capacità di adattamento alle peculiarità del territorio, non ha un'autonomia di gestione, essendo priva di circoscrizione e di autonomia tecnico-funzionale, forma sostanzialmente una struttura unica con la farmacia di cui fa parte e la prossimità geografica facilita la gestione del servizio.
Avv. rodolfo pacifico -
www.dirittosanitario.netPper approfondire, TAR Campania 26.05.16, su
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