Politica e Sanità
10 Luglio 2017La nuova disciplina sulle prestazioni occasionali (legge 96/2017), che sostituisce le norme su lavoro accessorio e voucher ormai abrogate, interessano, oltre a persone fisiche (mediante il libretto famiglia) e pubblica amministrazione, anche le imprese con massimo cinque lavoratori a tempo indeterminato - purché non vengano utilizzati nell'esecuzione di appalti di opere o servizi - e una circolare di Federfarma ne ricapitola i contenuti. Ma dal Sindacato nazionale dei farmacisti non titolari (Sinasfa) arriva la richiesta di vigilare sull'applicazione della normativa, in modo che non vengano utilizzati come strumenti per sostituire rapporti subordinati. «La tipologia della prestazione occasionale» spiega Francesco Imperadrice, presidente Sinasfa, «tutto sommato, nel contesto della farmacia, che comunque è complicato e richiede un periodo di tempo di ambientazione da parte del farmacista, non è così frequente e normalmente l'utilizzo di tali modalità riguarda per lo più sostituzioni molto brevi. Va ricordato quindi che per periodi di tempo limitati la modalità più opportuna è quella del rapporto di lavoro a tempo determinato, che può essere applicato anche per pochi mesi e garantisce tutte le tutele e un giusto compenso al farmacista».
In merito alla nuova disciplina, «ben venga il tentativo da parte del legislatore di eliminare formule contrattuali che rischiavano di creare situazioni non appropriate e di regolarizzare il più possibile le situazioni lavorative, ma occorre senz'altro vigilare sull'applicazione delle normative». E questo in primo luogo «è interesse di Federfarma, nel rispetto di una sana concorrenza tra farmacie. Non sarebbe giusto che chi applica correttamente le normative debba essere penalizzato da chi cerca di risparmiare sul personale attraverso mezzi poco appropriati». Da parte nostra, continua, «pur senza generalizzare, riceviamo segnalazioni di farmacisti a cui sono stati proposti apprendistati in situazioni che non rientrano nei limiti posti dalla normativa e ci risultano ancora richieste di stage da farmacia nonostante le indicazioni arrivate dalle linee guida della Stato-Regioni (basta fare un giro sulla piattaforma Farmalavoro). Si tratta di richieste, a cui non sappiamo se sia seguita una concretizzazione, ma credo che occorra intercettare il prima possibile tali situazioni». Per quanto riguarda i contenuti della nuova disciplina sulle prestazioni occasionali, Federfarma, in una circolare, sottolinea come «il ricorso» a tale strumento «è subordinato al rispetto di alcuni limiti economici: ciascun prestatore può rendere prestazioni, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, per massimo 5.000 euro (la soglia sale nel caso in cui le prestazioni siano rese da pensionati, giovani con meno di 25 anni, se studenti, disoccupati, percettori di prestazioni di sostegno al reddito) e 2.500 euro con lo stesso utilizzatore; ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, può corrispondere fino a 5.000 euro. Il superamento dei limiti determina la trasformazione del rapporto in contratto subordinato a tempo pieno e indeterminato. È inoltre vietato acquisire prestazioni occasionali da soggetti con i quali sia in corso (o sia cessato da meno di 6 mesi) un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co». In ogni caso, «al prestatore sono garantite le coperture Inps - tramite iscrizione alla Gestione separata - e Inail. Inoltre, il prestatore è sottoposto alla disciplina del d.lgs 66/2003 per quanto concerne il riposo giornaliero, le pause e i riposi settimanali. I compensi percepiti sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato. Le operazioni di erogazione e accredito dei compensi (sul c/c bancario comunicato dal prestatore o tramite bonifico bancario domiciliato pagabile presso Poste Spa) avviene tramite un'apposita piattaforma Inps. La misura minima oraria del compenso è di 9 euro. Sono a carico dell'utilizzatore i contributi previdenziali (33%) e Inail (3,5%)».
Francesca Giani
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