lug292020
Lavoro straordinario, la prova rigorosa è a carico del farmacista dipendente
È compito del lavoratore che chiede il riconoscimento del compenso per il lavoro straordinario, ferie e permessi non goduti, fornire la prova dell'attività lavorativa svolta oltre i limiti contrattualmente previsti
Spetta al lavoratore che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, ferie e permessi non goduti, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida in materia di onere della prova (art. 2697 c.c.) configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
L'attività eccedente va rigorosamente provata
In altri, termini, l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico essenziale (fatto costitutivo), ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. La Corte di Cassazione sul punto ha precisato che sul lavoratore il quale chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di specifica indicazione del fatto rilevante (cosiddetta allegazione), senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. Sulla base di tali presupposti, il Tribunale ha rigettato la domanda proposta dal farmacista dipendente per ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retribuite per oltre 80 mila euro in relazione ai compensi aggiuntivi collegati a lavoro in eccedenza indicato come svolto nel corso del rapporto e per la reperibilità notturna.
Avv.
Rodolfo Pacifico -
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