Sanità

feb22018

Legge Lorenzin. Farmacista-biologo, Fofi attende chiarimenti da Ministero

Legge Lorenzin. Farmacista-biologo, Fofi attende chiarimenti da Ministero
Con l'entrata in vigore della Legge n. 3/2018, un professionista sanitario non potrà esercitare contemporaneamente più professioni sanitarie ma, stando alla recente giurisprudenza, sarà possibile l'esercizio in farmacia anche di altre professioni sanitarie, fermi restando i divieti di comparaggio e accaparramento ricette. Resta invece da chiarire se un farmacista iscritto anche all'albo dei biologi sta esercitando entrambe le professioni e la Federazione degli Ordini ha posto un apposito quesito al Ministero della salute, al fine di ottenere chiarimenti specifici.
È quanto rende noto la Fofi in una circolare inviata agli iscritti in cui offre un approfondimento sulle disposizioni di interesse previste dalla Legge Lorenzin appena pubblicata in Gazzetta ufficiale che entrerà in vigore il 15 febbraio.
In prima battuta, la Federazione ricorda che la norma (Artt. 7, 8, 9) riconosce le nuove professioni sanitarie di osteopata, chiropratico, chimico, fisico, biologo e psicologo. E ribadisce come, nel corso dell'iter legislativo del testo, non sia stato possibile modificare l'art. 102 del Tuls, consentendo così l'esercizio in farmacia delle altre professioni sanitarie non abilitate alla prescrizione di medicinali. "In proposito - scrive la Fofi - si fa presente che la Federazione si è sempre battuta, e continuerà a farlo, presso le opportune sedi, affinché venga consentito il cumulo soggettivo e oggettivo tra le professioni sanitarie, ad eccezione di quelle abilitate alla prescrizione di medicinali". E ricorda che in base all'orientamento della giurisprudenza "l'art. 102 del TULS deve intendersi riferito al solo cumulo soggettivo, con contestuale divieto dell'esercizio contemporaneo della professione di farmacista e di altra professione o arte sanitaria da parte della stessa persona" e citando la recente giurisprudenza (TAR Lombardia sentenza n. 1692 del 5.12.2016, Consiglio di Stato sentenza n. 3357-2017), ha respinto il relativo ricorso), ribadisce che "sarà possibile l'esercizio in farmacia anche di altre professioni sanitarie, fermi restando i divieti di comparaggio ed accaparramento di ricette".

Il testo di legge, inoltre, all'art. 4, contiene il riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie andando a sostituire interamente i Capi I, II e III del D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946 mentre all'art. 12, con modifiche al codice penale, vengono inasprite le "sanzioni penali comminate per la fattispecie generale di esercizio abusivo di una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato". Allo stesso tempo" è stato depenalizzato il reato di detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti in farmacia con la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria".
Con l'art. 13 si estende l'applicazione delle pene previste per il reato di commercio attraverso canali diversi dalle farmacie di medicinali e sostanze considerate dopanti "al farmacista che, in assenza di prescrizione medica, dispensi i suddetti farmaci e sostanze per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio. Si ricorda che le pene in oggetto consistono nella reclusione da due a sei anni e nella multa da euro 5.164 a euro 77.468".
Infine, con l'art.16, il legislatore ha disposto che "il punteggio massimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221". Tale disposizione normativa, conclude la circolare, "ha inteso chiarire che l'applicazione della suddetta maggiorazione per i farmacisti rurali non può comportare il superamento del punteggio massimo di 35 punti previsto per la valutazione dei titoli relativi all'esercizio professionale di cui all'art. 5 del DPCM 298/1994".(SZ)
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