Sanità

nov52019

Lotteria scontrini, Agenzia Entrate: ecco le regole. Farmacie escluse fino a 30 giugno 2020

Lotteria scontrini, Agenzia Entrate: ecco le regole. Farmacie escluse fino a 30 giugno 2020

Medici e farmacie esclusi fino a giugno dalla "lotteria degli scontrini", sei mesi per individuare soluzioni tecniche

Dal 1° gennaio 2020 i cittadini che acquisteranno beni o riceveranno prestazioni di servizi da esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, potranno partecipare alla c.d. "lotteria degli scontrini", ma sono "esclusi, fino al 30 giugno 2020, i soggetti già tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, come medici e farmacie". Lo precisa l'Agenzia delle Entrate nel comunicato che illustra il provvedimento del 31 ottobre (prot. n. 739122/2019), integrando quanto indicato dal Garante per la privacy, consultato all'atto della predisposizione del provvedimento e su cui ha espresso parere positivo.
La scelta di rinviare di sei mesi l'inclusione di questi medici e farmacie, è motivata si legge nel testo del provvedimento, dalla necessità di "individuare soluzioni tecniche che possano rispettare le previsioni del regolamento UE n. 2016/679 (il Gdpr, ndr.)" pertanto, "fino al 30 giugno 2020 i dati di dettaglio necessari alla partecipazione alla lotteria, trasmessi dai registratori telematici (RT) utilizzati dai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata non saranno trasmessi al sistema lotteria". Quindi, per evitare di "effettuare un trattamento non eccedente rispetto alle finalità della norma", e di non incorrere in violazioni del Regolamento europeo sulla privacy, tali soggetti "non acquisiscono il codice lotteria dei clienti".


Come funziona la lotteria. Favoriti pagamenti elettronici

Nel provvedimento sono indicate le modalità tecniche per la trasmissione delle informazioni contenute sugli scontrini e specificate le caratteristiche del file generato dal registratore telematico. Il Decreto fiscale (D.L. 124/2019) ha stabilito che i premi saranno esclusi da Irpef e da qualsiasi altro prelievo erariale, prevedendo altresì estrazioni a sorte aggiuntive riservate ai consumatori finali che acquisteranno construmenti di pagamento elettronici. Inoltre, ha introdotto una sanzione per gliesercenti che non trasmetteranno i dati dei contribuentiche esprimeranno la volontà a partecipare alla lotteria. Le disposizioni di legge prevedono che, per il cittadino, sia sufficiente comunicare il proprio codice fiscale, al fine di manifestare la suddetta volontà. Con il provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha però precisato che "per poter partecipare all'estrazione, è necessario che i consumatori, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio "codice lotteria" all'esercente, esprimendo così la volontà di partecipare al concorso.
Nel corso della giornata e al momento della chiusura giornaliera i registratori telematici generano il record composto da tutti gli scontrini corredati di codice lotteria dei clienti per poi trasmetterlo all'Agenzia delle Entrate". Il "codice lotteria" del cliente, chiarisce l'Agenzia, è "un codice identificativo univoco che il consumatore finale genererà sul portale della lotteria". Le operazioni di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate mediante registratore telematico oppure tramite la procedura web denominata "documento commerciale online" presente nel portale "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate.


Ok dal Garante Privacy

I dati, una volta acquisiti dall'Agenzia "saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione come preventivamente concordato con il Garante della protezione dei dati personali". Secondo il Garante (provvedimento n. 197 del 31 ottobre 2019), infatti, "l'utilizzo del codice lotteria costituisca un'efficace misura di garanzia, fermo restando che i dati oggetto di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, seppur sottoposti a pseudonimizzazione, debbono essere considerati come dati personali in quanto rappresentano informazioni su persone fisiche identificabili".


Quali dati vengono inviati

Oltre ai dati identificativi del RT, i dati oggetto di trasmissione ai fini della lotteria sono:
a) denominazione del cedente/prestatore;
b) identificativo/progressivo completo del documento trasmesso;
c) identificativo del punto cassa (in caso di server RT);
d) data e ora del documento;
e) importo del corrispettivo, importo del corrispettivo pagato in contanti, importo del corrispettivo pagato con strumenti elettronici e importo del corrispettivo non pagato;
f) codice lotteria del cliente. Anche l'operazione di reso o annullo di documenti commerciali precedentemente trasmessi, va comunicata all'Agenzia delle Entrate.
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