dic122020
Lotteria scontrini, pochi giorni alla partenza. Ecco le regole per farmacie e parafarmacie
Mancano pochi giorni alla partenza della lotteria degli scontrini ed è attiva la possibilità per i consumatori di richiedere il codice necessario per la partecipazione. Le indicazioni per le farmacie
Mancano pochi giorni alla partenza della
lotteria degli scontrini, che, salvo ulteriori proroghe, prenderà il via con il nuovo anno. Intanto, da inizio dicembre è iniziata la possibilità per i consumatori di richiedere il codice necessario per la partecipazione e, secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate, nei primi due giorni sono state oltre un milione le richieste. Vale la pena ripercorrere le regole con cui dovranno confrontarsi le farmacie e le parafarmacie.
Via al rilascio del codice lotteria. Partecipazione volontaria ma attenzione alle segnalazioni
Un primo elemento da sottolineare riguarda le modalità di partecipazione del consumatore alla lotteria, che non richiede una registrazione, ma semplicemente la generazione del codice lotteria. La procedura è piuttosto rapida: basta collegarsi al sito dedicato (
www.lotteriadegliscontrini.it) e inserire il codice fiscale. A ogni codice fiscale è possibile a abbinare fino a 20 codici lotteria. Il sistema è stato studiato in modo da garantire la privacy rispetto agli acquisti, che non possono essere tracciati e ricondotti a chi li ha effettuati. Il Sistema infatti riceve dati, utilizzabili esclusivamente per le estrazioni, relativi a codice lotteria, cifra spesa, e modalità di pagamento. Il codice lotteria può essere visualizzato sia in formato alfanumerico sia sotto forma di codice a barre e può essere stampato o salvato come file su Pc o su cellulare, in modo che possa essere esibito a ogni acquisto. La partecipazione è volontaria, tanto per l'utente quanto per l'esercente, ma, va detto, se è vero che non ci sono sanzioni per chi si rifiuta di acquisire il codice, è prevista la possibilità di segnalazione da parte dell'utente sul portale dedicato. «Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione».
In fase di avvio esclusa la fatturazione elettronica
A ogni modo, come si legge sul portale dedicato, viene conferito al consumatore «un biglietto virtuale per ogni euro speso fino a un massimo di 1000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1000 euro; 10 scontrini possono quindi far ottenere fino a 10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali e così via». L'importo minimo, quindi, è di un euro ma «l'eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale. Non saranno validi ai fini della lotteria gli scontrini corrispondenti ad acquisti effettuati online o nell'esercizio di attività di impresa, arte o professione. Nella fase di avvio della lotteria faranno eccezione anche gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche».
Per farmacie e parafarmacie: codice lotteria in alternativa a codice fiscale
Per quanto riguarda le farmacie e le parafarmacie, dall'Agenzia delle Entrate, a novembre, era stato consentito «anche ai soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema Tessera sanitaria per l'elaborazione della dichiarazione precompilata di trasmettere i dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria». Ma con un limite: «al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza e tutela dei dati personali, la nuova previsione esplicita che i registratori telematici, in fase di registrazione dei dati dell'operazione, possono memorizzare o il codice fiscale, finalizzato all'ottenimento dell'eventuale detrazione/deduzione fiscale, oppure il codice lotteria finalizzato alla partecipazione a quest'ultima». I dati «dei corrispettivi riferiti alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali il cliente consumatore finale richiede all'esercente l'acquisizione del proprio codice fiscale non possono quindi partecipare alla lotteria», mentre possono rientrarvi «solo quelli riferiti esclusivamente alle operazioni per le quali il cliente consumatore finale richiede all'esercente l'acquisizione del codice lotteria, in alternativa al codice fiscale». In sostanza, starà al consumatore scegliere (e al farmacista spiegare) se detrarre/dedurre gli importi relativi a farmaci o servizi o se partecipare alla lotteria degli scontrini. A fronte di un acquisto quindi la farmacia potrà rilevare il codice via scanner e per partecipare all'estrazione non è necessario conservare lo scontrino.
Il piano delle estrazioni e quelle a cui partecipano anche gli esercenti
In merito poi alle estrazioni, come si legge sul portale, dal 2021 saranno effettuate:
- estrazioni settimanali "ordinarie" con sette premi da 5.000 euro ciascuno;
- estrazioni settimanali "zerocontanti" con 15 premi da 25.000 euro per i consumatori e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti;
- estrazioni mensili "ordinarie" con 3 premi da 30.000 euro;
- estrazioni mensili "zerocontanti" con 10 premi da 100.000 euro per i consumatori e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti;
- estrazioni annuali: quella "ordinaria" con un premio pari a 1.000.000 di euro e quella "zerocontanti" con un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l'esercente.
Alle estrazioni zerocontante partecipa anche la farmacia, individuata sulla base del numero di partita Iva memorizzato nella banca dati del Sistema Lotteria, e nel caso di vincita viene ricevuta una comunicazione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ogni scontrino partecipa a una sola estrazione per tipologia (settimanale, mensile, annuale). Va detto che nel Ddl Bilancio, attualmente alla Camera, è stata inserita una norma che conferma il dispositivo solo per pagamenti con carte e bancomat.
Francesca Giani