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Politica e Sanità

18 Luglio 2019

Medicinali veterinari, Ministero: definizione è nel decreto. Claim o confezione creano dubbi


Come si definisce un medicinale veterinario e quali caratteristiche devono avere le diciture, le etichette e i claim, lo chiarisce una nota del Ministero della Salute: la norma di riferimento è il D.lgs 193/2006

Che cosa si possa definire un medicinale veterinario e come individuarlo in modo corretto tra i prodotti pubblicizzati con "dubbie caratteristiche" sul web o nei canali distributivi sono i quesiti che giunti al Ministero hanno generato una nota che ha l'obiettivo di "dare agli operatori (farmacisti, veterinari, aziende zootecniche, Nas, aziende del farmaco, destinatari della nota ndr.) del settore indicazioni utili" affinché sia applicata la norma vigente, il D.lgs 193/2006. La nota, infatti, si basa sulle disposizioni in esso contenute.

La definizione di medicinale veterinario nel decreto

In particolare, richiama le definizioni dell'art. 1: "ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative e profilattiche delle malattie animali"; "ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere usata sull'animale o somministrata all'animale allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, oppure di stabilire una diagnosi medica". Se un prodotto non rientra in queste due descrizioni "non può proporre indicazioni medico veterinarie né può 'dare l'impressione' di essere un medicinale veterinario tramite il confezionamento esterno o attraverso immagini che mostrano un effetto terapeutico o profilattico". La nota fornisce poi 3 tabelle che contengono alcuni esempi di termini, funzioni e principi attivi, che aiutano a capire se un prodotto possa rientrare nella definizione data dall'art. 1. Per esempio, termini come (Tabella A) allergia, anticorpi, cure, guarisce, migliora previene, parassiti interni, ripara, rimedio e altri, "sono normalmente associati ai medicinali veterinari e rientrano nella definizione e "non devono comparire nelle etichette dei prodotti non medicinali". Altre parole, come rafforza, ferita, incline a una patologia, trattamento, si possono usare se il prodotto è "presentato come avente un effetto sulle funzioni fisiologiche". Poi ci sono le possibili funzioni (Tabella B) che sottintendono un effetto terapeutico. Rientrano nella definizione: allergene, analgesico, antiacido, anticoagulante antibiotico, antibatterico e altri. La funzione antiossidante, per esempio, si può usare con la dizione: "contiene antiossidanti per neutralizzare i radicali liberi".

Controllare l'intera presentazione del prodotto

Il Ministero precisa che "nessuno degli elenchi è esaustivo", mentre la cosa importante è "guardare l'intera presentazione del prodotto per determinare se le parole e le immagini utilizzate lo fanno sembrare un medicinale veterinario. In alcuni casi può anche essere il posizionamento di una parola o frase accanto a testo o diagrammi che può indurre a pensare che quel prodotto sia un medicinale veterinario". Nel dubbio, avverte il Ministero, cioè quando dato l'insieme delle caratteristiche un prodotto può rientrare sia nella definizione di medicinale veterinario o di un prodotto non disciplinato, "si applicano le disposizioni del decreto".

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