Sanità

feb182015

Milleproroghe, l'esperto: emendamento strano, da chiarirne il pubblico interesse

Milleproroghe, l’esperto: emendamento strano, da chiarirne il pubblico interesse
Tra gli emendamenti presentati, c'è un intervento che riguarda il trasferimento di titolarità della farmacia che ha sollevato dubbi sull'utilità e gli obiettiviti di tale proposta. A dare qualche chiarimento in merito è Maurizio Cini, Presidente Associazione scientifica farmacisti italiani.

Qualche voce circolava anche alcuni giorni fa ma è poco più di un giorno l'ufficializzazione di un emendamento presentato ad integrazione dell'art. 7 della legge di conversione del cosiddetto decreto "milleproroghe" (D.L. 31.12.14, n. 192) che dovrà essere convertito in legge entro i primi giorni di marzo.
Si tratta della proposta, da parte dei due relatori (On. Maino Marchi PD e Francesco Paolo Sisto FI-PDL) di sospendere fino al 31.12.2016 l'obbligo del possesso del requisito dell'idoneità (conseguita in un concorso ordinario o in seguito a due anni di pratica professionale) per l'acquisizione della titolarità di farmacia, per atto tra vivi (compravendita), mortis causa o donazione. Il testo, come formulato, non sembra nemmeno estensibile alle società di farmacisti, per la cui costituzione continuerebbe ad essere necessaria l'idoneità.
A chi giova una norma del genere, peraltro inserita in un testo normativo il cui scopo è solamente quello di prorogare termini non rispettati ma non di sospendere una norma priva di scadenza? Al primo impatto è giustificato pensare ad una sanatoria "ad personam" ma, pensandoci bene, sembra impossibile che, dopo che la farmacia è stata accusata ripetutamente di darsi leggi del genere, si perseveri proprio nel momento tra i più delicati del processo di liberalizzazioni in corso da anni. Qualcuno ha ipotizzato che sia funzionale all'assegnazione delle sedi ai vincitori in forma associata ma, proprio nel testo modificato, le farmacie assegnate a seguito del concorso straordinario sono state escluse dal beneficio.
Che si tratti di una sanatoria o meno, va ricordato che l'ultima risale al 1991 e che sicuramente ha contribuito anch'essa a minare l'immagine della categoria, a fianco dei ritardi nella revisione delle piante organiche e nell'espletamento dei concorsi.
Da un primo esame dei lavori parlamentari, in commissione congiunta I e V della Camera dei Deputati, non si trova nemmeno la minima motivazione di tale emendamento (vedi sotto) ma solo un dibattito con proposte emendative dell'emendamento stesso finalizzate a ridurre il tempo di validità della sanatoria. Nulla da fare. Dopo l'aggiunta dell'esclusione delle farmacie assegnate in seguito al concorso straordinario, l'emendamento è stato approvato. Manca ancora però il passaggio in Aula e l'iter al Senato. Chissà se qualcuno chiederà di chiarire apertamente a quale pubblico interesse l'emendamento è finalizzato?
Ecco il testo.
"A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad esclusione delle sedi oggetto del concorso straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, l'efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità della farmacia, di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è differita fino al 31 dicembre 2016. Fino a tale data, ai fini dell'acquisizione della titolarità di una farmacia, è richiesta esclusivamente l'iscrizione all'albo dei farmacisti".

Maurizio Cini
Presidente Associazione scientifica farmacisti italiani



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