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Politica e Sanità

23 Maggio 2019

Annotazione prezzo in ricetta, Tar Brescia: obbligo superato per prodotti industriali


Annotazione prezzo in ricetta, la sentenza del Tar di Brescia conferma il superamento avvenuto tramite Decreto Legislativo n.219 del 24 aprile 2006

L'obbligo di annotazione da parte del farmacista del prezzo praticato, sulle ricette non ripetibili di farmaci di origine industriale, risalente al Decreto regio del 1938, si conferma superato dal D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219. Lo stabilisce una sentenza del Tar di Brescia che ha accolto il ricorso di un titolare di farmacia a cui l'Ats di Brescia aveva comminato una sanzione di 3.098 euro. A entrare nel merito della decisione, per Farmacista33, è l'Avvocato Stefano Carlo Ribolzi di cui riportiamo il commento.
"Il TAR con la recente sentenza annotata, conferma il superamento del precetto di cui all'articolo 37 del R.D. del 1938 in ordine all'annotazione da parte del farmacista del prezzo praticato sulle ricette non ripetibili prescriventi farmaci di origine industriale. Secondo il Collegio la norma è superata dal D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE) che, nel dettare una disciplina organica per i prodotti medicinali preparati industrialmente, non richiama l'obbligo di annotazione del prezzo praticato né rinvia alla disposizione recata dall'articolo 37 del R.D. del 1938.
Precisa altresì il Collegio giudicante, che l'articolo 38 del R.D. del'38 più chiaramente distingue l'obbligo di "vendita" di medicinali di origine industriale di cui i farmacisti sono provvisti rispetto alla "spedizione" delle ricette firmate dal medico, alla quale essi sono tenuti entro il tempo strettamente necessario ad eseguire le preparazioni.
Ebbene, esclusivamente per le spedizioni delle ricette da ultimo citate (preparazioni galenico magistrali), il farmacista è tenuto ad osservare i formalismi di cui al precedente art. 37 del R.D. del 1938. A questo punto, per evitare defatiganti contenziosi tra titolari di farmacie ed aziende vigilanti il servizio farmaceutico, sarebbe opportuno il legislatore provveda al più presto all'abrogazione della citata parte della norma oggetto di contestazione".

Stefano Carlo Ribolzi
Avvocato

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