apr132022
Obbligo vaccinale, Tar Sicilia rigetta ricorso di farmacista inadempiente
Il Tar ha respinto l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento dell’Ordine provinciale a carico di un farmacista inadempiente all’obbligo vaccinale
Il Tar Sicilia in fase cautelare monocratica è stato chiamato a decidere la sospensione dell'efficacia del provvedimento con il quale il Presidente dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia ha accertato l'inadempimento in capo al farmacista ricorrente dell'obbligo vaccinale da cui l'immediata sospensione dall'esercizio della professione.
Obbligo vaccinale discende da atto di legge
Il Tribunale, nell'attesa della trattazione collegiale, ha respinto l'istanza di sospensione anche in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale (giudice d'appello) in materia secondo cui l'obbligo vaccinale discende da un atto avente forza di legge, il quale, in quanto atto politico, non può essere sindacato dal giudice amministrativo. Il collegio ha anche chiarito che nelle fasi successive del processo dovrà essere trattata la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. n. 44/2021, conv. in l. n. 76/2021 s.m.i. e ancora in via preliminare la sussistenza in materia della giurisdizione del giudice amministrativo. Il decreto legge numero 44/21, convertito in legge, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, all'art. 4 sancisce gli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.
Avv.
Rodolfo Pacifico www.dirittosanitario.netPer approfondire TAR Sicilia 07.04.2022 su www.dirittosanitario.net