Pensione e riscatto, da Inps nuove indicazioni su periodi senza lavoro
Sul riscatto di periodi non coperti da contributi pensionistici ci sono nuove indicazioni da Inps che fissano paletti e regole anche per i datori di lavoro
Riscattare periodi non coperti da contributi pensionistici, quali per esempio i periodi senza lavoro, è una possibilità su cui è intervenuta la normativa di inizio anno - con la quale è stata introdotta pensione quota 100 e reddito di cittadinanza - e su cui in molti si stanno interrogando. Proprio sul tema, sono arrivate nuove indicazioni da Inps, in una circolare di fine luglio, che sono andate a definire ulteriormente la materia, fissando in maniera più chiara paletti e regole, anche per i datori di lavoro che intendano procedere al riscatto dei periodi senza contributi per i propri dipendenti.
I destinatari dell'Istituto
Per quanto riguarda i periodi privi di contribuzione, secondo quanto scrive Inps, una prima condizione per l'accesso è che chi fa richiesta «non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria». Potranno quindi beneficiare del riscatto «i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dal 1° gennaio 1996», con «riguardo a qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente a tale data, in qualsiasi gestione pensionistica (comprese le Casse per i liberi professionisti) o anche acquisita nel regime previdenziale dell'Unione europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati». Mentre, va detto che «l'eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell'onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi».
Che cosa si intende per periodi non coperti da contribuzioni
Requisito indispensabile è che nel periodo da ammettere a riscatto non vi sia alcun tipo di contribuzione pensionistica obbligatoria «figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell'Unione europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati)». Per altro, a essere riscattabili sono «soltanto i periodi "non soggetti a obbligo contributivo". Ne consegue che la facoltà di riscatto non potrà essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo del versamento contributivo», anche nel caso per esempio in cui da parte dell'azienda non vi sia stato effettivo versamento contributivo. «Tale preclusione opera anche nei casi in cui l'obbligo contributivo si sia già prescritto». Mentre, ricorda Inps «per recuperare periodi di lavoro con obbligo contributivo potranno essere attivati gli istituti già previsti nelle singole gestioni previdenziali, quali la regolarizzazione contributiva o, in caso di maturazione della prescrizione dei contributi, la costituzione di rendita vitalizia».
Limiti e paletti
Va ricordato comunque che il «periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi». Come risulta evidente «il periodo deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2019». In ogni caso, sono «escluse le Casse per i liberi professionisti o gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri», mentre «non è richiesto che il primo e l'ultimo contributo, da prendere a riferimento per collocare il periodo da riscattare, siano versati o accreditati nella stessa gestione in cui si intenda esercitare la facoltà di riscatto».
Anzianità contributiva e metodo di calcolo
Per quanto riguarda l'anzianità contributiva «acquisita per effetto del riscatto, è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura», ma «i periodi oggetto di riscatto saranno necessariamente valutati secondo il "sistema contributivo"». La base di calcolo dell'onere «è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto».
Detraibilità e deducibilità
La presentazione della domanda di riscatto è limitata «al triennio 2019 - 2021, fino al 31 dicembre». Va ricordato poi che «l'onere versato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi».
Per lavoratori del privato possono essere usati i premi di produzione
Per i lavoratori del settore privato, «la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tal caso, l'onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La domanda di riscatto può essere presentata dal datore di lavoro nel corso del rapporto lavorativo, esclusivamente in via telematica». L'onere di riscatto, «può essere versato in unica soluzione ovvero in rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. Il numero massimo di rate riconoscibili, inizialmente fissato a 60, è stato portato a 120 rate mensili dalla legge di conversione n. 26/2019».
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