mar242015
Pensioni, Conasfa: previdenza complementare in forma facoltativa
La norma del 1946 (decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 13 settembre 1946, n. 233 art. 21) che obbliga il farmacista dipendente all'iscrizione alla cassa previdenziale di categoria, è anacronistica e andrebbe armonizzata con l'attuale sistema previdenziale che prevede una previdenza complementare in forma facoltativa, per i lavoratori dipendenti già forniti di una previdenza Inps. È quanto sostiene Conasfa in una nota in cui ribadisce che «il distacco da Enpaf per il farmacista dipendente risolverebbe all'origine la maggior parte delle criticità a oggi rilevate». La nota è stata inviata sull'onda della questione sulla contribuzione obbligatoria Enpaf posta dall'On. Lello Di Gioia presidente della Commissione parlamentare di controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale. Conasfa sottolinea che «il contributo di solidarietà Enpaf è un contributo a fondo perduto e che quindi non dà diritto alla pensione Enpaf e che rappresenta, per gli iscritti dal 2004, il costo minimo obbligatorio dell'Enpaf, per un farmacista iscritto all'Albo, sia lavoratore dipendente che disoccupato. Il problema della difficoltà del raggiungimento dei requisiti per la pensione Enpaf» prosegue la nota «riguarda quindi solo coloro che si sono iscritti a Enpaf prima del 2004 o chi iscritto dopo il 2004, non ha scelto di pagare il contributo di solidarietà, ma una riduzione della quota intera dal 15% o maggiore». Conasfa ricorda che il farmacista dipendente è obbligatoriamente iscritto all'Inps e all'Enpaf, ma quando si trova in stato di disoccupazione, mentre può beneficiare dell'indennità di disoccupazione Inps, rispetto all'Enpaf continua l'obbligo del pagamento della quota, a meno che non si cancelli dall'Albo. Un paradosso, secondo la Federazione dei non titolari: «Gli iscritti dopo il 2004 da disoccupati pagano loro stessi la quota di solidarietà all'ente, cioè è il farmacista disoccupato che paga per la previdenza Enpaf dei colleghi occupati e dei titolari, mentre può ricevere assistenza da Enpaf solo in particolari condizioni previste dal regolamento». Ciò accade, conclude la nota, per una norma che del 1946 che obbliga il farmacista (ma anche il medico e il veterinario) dipendente all'iscrizione alla cassa previdenziale di categoria, ma «il mondo del lavoro ha subito negli ultimi decenni molte trasformazioni, questa legge anacronistica ha bisogno di essere ammodernata ed armonizzata con la normativa vigente nell'attuale sistema previdenziale».
Simona Zazzetta