Sanità

ott222018

Presidi e alimenti specifici in regime Ssn, Antitrust: escludere parafarmacie lede concorrenza

Presidi e alimenti specifici in regime Ssn, Antitrust: escludere parafarmacie lede concorrenza
Esiste una disomogeneità di prassi rispetto al rilascio alle parafarmacie dell'autorizzazione alla vendita al pubblico, a carico del Ssn, dei dispositivi medici e degli alimenti per fini medici specifici ma le Regioni che rifiutano di convenzionarsi con le parafarmacie per la vendita di tali presidi sono suscettibili di "una valutazione negativa sul piano concorrenziale", in quanto attuano "una discriminazione tra diversi canali di vendita". È quanto l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha formulato (Bollettino N. 39 del 22 ottobre 2018), facendo seguito a "segnalazioni pervenute e alla documentazione agli atti" da cui è emerso che "vi sono Regioni nelle quali si riscontra l'impossibilità per le parafarmacie di stipulare convenzioni con le Aziende Sanitarie finalizzate alla vendita di tali tipologie di prodotti a carico del Ssn e altre, invece, che lo consentirebbero".

In particolare, la Regione Sardegna "non ha mai autorizzato alcuna parafarmacia alla vendita, con oneri a carico del Ssr, di alcuni dispositivi medici" (incontinenza, stomie, presidi per diabetici, materiale da medicazione). La Asp di Catania ha dato avvio a una procedura sperimentale di Dpc di presidi, ausili e alimenti per fini medici specifici "solo attraverso le farmacie del territorio". Viceversa, "è emerso che in Toscana e in Piemonte anche le parafarmacie sono autorizzate alla vendita al pubblico di dispositivi medici e apparecchi per diabetici a carico del Ssr". L'Antitrust ripercorre le regole che normano la modalità di erogazione dei dispositivi medici a carico del Ssn e aggiunge che la "commercializzazione degli alimenti per fini medici specifici non è soggetta ad una specifica normativa e può avvenire indifferentemente attraverso il canale distributivo delle farmacie, delle parafarmacie e/o delle catene di negozi specializzati, rispetto ai quali, tuttavia, appare prevalente il primo". E afferma che "entrambe le categorie di prodotti sono talvolta dispensati attraverso il richiamato modello di distribuzione c.d. "per conto", ancorché tale modello sia stato pensato dal Legislatore per la distribuzione dei farmaci inseriti nel Pht".

L'Autorità, ricorda di avere, in diverse occasioni "sottolineato la rilevanza del canale delle parafarmacie nello sviluppo della concorrenza nel settore della distribuzione e vendita di prodotti farmaceutici e dell'erogazione dei servizi", e che "escludere le parafarmacie dalla possibilità - riconosciuta alle farmacie - di offrire prodotti e servizi idonei ad ampliare la gamma della propria offerta al pubblico, e conseguentemente ad attrarre maggiore clientela presso il proprio punto vendita, sia lesivo delle norme e dei principi a tutela della concorrenza. Tali considerazioni - precisa l'Antitrust - valgono anche in ordine all'esclusione delle parafarmacie dalla distribuzione e vendita di dispositivi medici e degli alimenti per fini medici specifici".

In conclusione, l'Autorità ritiene che la prassi adottata dalle Regioni che "rifiutano di convenzionarsi con le parafarmacie per la vendita di dispositivi medici e di alimenti per fini medici specifici sia suscettibile di una valutazione negativa sul piano concorrenziale, in quanto attua una discriminazione tra diversi canali di vendita. Tale discriminazione non trova il proprio fondamento nella disciplina applicabile. Non è rinvenibile alcuna norma che disciplini in maniera tassativa i canali di vendita dei dispositivi medici, dei prodotti per diabetici e di altri prodotti sanitari o che disponga che solo le farmacie possano convenzionarsi con il Ssn o il Ssr al fine di erogare gratuitamente tale tipologia di prodotti agli aventi diritto". Secondo l'Agcm "l'esclusione delle parafarmacie può trovare giustificazione nella volontà di tutelare la salute dei cittadini, tenuto conto del fatto che la legge impone anche all'interno delle parafarmacie la presenza di un farmacista, il quale possiede le competenze che sono ritenute necessarie dall'ordinamento a garantire, all'atto della dispensazione dei dispositivi medici e degli alimenti a fini medici specifici, il presidio sanitario richiesto dal S.S.N. a tutela dei cittadini medesimi". E rivolgendosi a Regioni e Provincie Autonomie, le invita "ad adottare provvedimenti che consentano alle parafarmacie, al pari delle farmacie, la vendita di dispositivi medici e di alimenti per fini medici specifici, in convenzione con il Ssr".
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