Sanità

set62019

Rev, galenica e conservazione ricette: il punto su regole e interpretazioni più recenti

Rev, galenica e conservazione ricette: il punto su regole e interpretazioni più recenti

Ricetta elettronica veterinaria, ultime regole e interpretazioni su obblighi di conservazione, validità e preparazioni galeniche

In tema di ricetta veterinaria elettronica, secondo i dati del Ministero, il numero di ricette compilate elettronicamente da parte dei veterinari vede raggiungere la cifra di 604.607 nel mese di agosto, con 21.364 veterinari che hanno prescritto almeno una ricetta nel sistema dall'avvio del progetto e un totale di 3.312.966 ricette che si sono appoggiate alla piattaforma nel corso del 2019 fino a oggi. Per quanto riguarda le tipologie di prescrizioni, sempre ad agosto, nella categoria Pet ed equidi NDPA (non destinato alla produzione di alimenti) ci sono state 510.047 prescrizioni e 41.459 in quelle veterinarie; le ricette per autoconsumo hanno raggiungo le 2.670 unità, mentre sono state 5.587 quelle per rifornimento di scorta propria, 19.450 quelle per scorta destinata a struttura zootecnica e 25.394 a struttura non zootecnica. Intanto, da parte del Ministero della salute, tra luglio e agosto si sono susseguiti alcuni chiarimenti che hanno riguardato vari aspetti dell'operatività della Rev, così come l'uso di preparati galenici. Vale la pena fare un punto su alcuni dei nodi emersi.

Obblighi di conservazione della ricetta

Come si ricorderà, a fine luglio il ministero della salute aveva emesso una nota nella quale aveva ricapitolato alcune regole e interpretazioni relative alla Rev. Tra gli aspetti trattati, c'è anche quello dell'Obbligo di conservazione della ricetta: secondo quanto scrive il Ministero, «a far data dall'entrata in vigore della REV (16 aprile 2019), la conservazione della ricetta in forma cartacea è assolto dalla memorizzazione delle copie delle ricette in formato elettronico operata dal sistema, con esclusione però, come si sa, della conservazione delle ricette dei medicinali stupefacenti». Ma, secondo quanto scrive Federfarma sulle Guida Rapida alla Rev, aggiornata ad agosto, la ricetta cartacea va conservata anche nel caso in cui avvenga un crash del sistema e per il veterinario sia necessario ricorrere alla modalità cartacea.

Validità delle ricette e ripetibilità

Un altro punto su cui diversi erano i dubbi dei farmacisti riguarda la validità delle ricette. Le disposizioni generali sono stabilite dal decreto legislativo 193/06 e il Ministero ricapitola le diverse casistiche: «La ricetta in triplice copia non ripetibile ha validità massima di dieci giorni lavorativi (articolo 77), mentre quella ripetibile ha validità di tre mesi e può essere utilizzata 5 volte (allegato III), salvo diversa disposizione del veterinario». Tuttavia va ricordato che «l'indicazione di un numero di confezioni superiore all'unitaÌ esclude la ripetibilità della ricetta». Il veterinario «ha anche la possibilità di prescrivere una sola confezione di un medicinale veterinario autorizzato con la ricetta ripetibile, rendendo di fatto la ricetta non ripetibile, indicando tale informazione nel campo note». Comunque, «nel sistema REV sarà prevista un'apposita funzione per indicare la non ripetibilità della ricetta per tali situazioni».
Infine, «per la ricetta non ripetibile si fa riferimento al testo unico delle leggi sanitarie (TULS): pertanto la validità eÌ di 30 giorni. Non eÌ previsto un numero massimo di confezioni prescrivibili per ricetta, fermo restando che i medici veterinari nel prescrivere i medicinali veterinari devono limitarne la quantità al minimo necessario per il trattamento e la terapia (articolo 76), in considerazione del numero degli animali da trattare».

Preparazioni galeniche e scorte

Un altro capitolo di interesse e su cui sono state segnalate criticità è quello della galenica: come si legge sul sito Fnovi, a seguito di un intervento congiunto in cui le due Federazioni dei medici veterinari e dei farmacisti (Fofi) avevano chiesto al Ministero della Salute alcuni chiarimenti, dal Dicastero è stato «precisato che una preparazione galenica magistrale per uso veterinario possa essere oggetto di scorta e considerato che per la prescrizione di un medicinale galenico eÌ necessario indicare il destinatario della terapia, si ritiene che la soluzione più appropriata sia l'utilizzo di una ricetta non ripetibile per scorta della struttura, in cui sia indicato il nominativo del destinatario della terapia. In sintesi, la ricetta deve essere per scorta, perché i medicinali per uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura e quelli prescrivibili solo da uno specialista possono essere ceduti solamente alle strutture veterinarie e deve essere nominale perché i prodotti galenici sono prescritti esclusivamente a specifico paziente. Si evidenzia inoltre che l'utilizzo di medicinali anche se galenici ma derivanti da medicinali ad uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura eÌ consentito esclusivamente nei modi e nelle sedi indicate dal comma 6 art. 84 del D.lgs 193/2006 e pertanto non eÌ consentito il trattamento domiciliare». Per quanto riguarda infine «gli obblighi di conservazione della prescrizione della preparazione galenica magistrale - integrata con le informazioni previste nel campo note - da parte del farmacista, si ritengono assolti mediati il sistema farmacovigilanza e Rev, fermo restando gli altri obblighi in materia».

Francesca Giani
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