Sanità

mag202020

Ricetta dem, invio in farmacia è reato anche se Garante privacy dice sì. Ecco cosa si rischia

Ricetta dem, invio in farmacia è reato anche se Garante privacy dice sì. Ecco cosa si rischia

La ricetta online non può arrivare direttamente dal medico di famiglia sull'email del farmacista, per ora può arrivare al massimo al cittadino. La legge vieta alternative anche se ad autorizzare l'invio fosse il cittadino

La ricetta online non può arrivare direttamente dal medico di famiglia sull'email del farmacista. Almeno per ora può arrivare al massimo al cittadino. La legge vieta alternative, anche se ad autorizzare l'invio fosse il cittadino, delegando il medico a un atto online abilitato, ormai da circa 2 mesi, dall'ordinanza 651 della Protezione Civile. Medico e farmacista scoperti a "corrispondere" rischiano l'accusa di comparaggio (art 640 del Codice Penale), accusa che si configura anche nell'accordo reciproco volto a consentire al farmacista di ottenere il maggior numero di ricette mediche sottraendo clienti alle altre farmacie.

Garante privacy: sì a implementazione modalità telematica per invio diretto

Ma per quanto ancora penderà la minaccia? Suscita scalpore un parere rilasciato dal Garante della Privacy al ministero dell'Economia. Il Mef a fine marzo aveva chiesto all'Authority presieduta da Antonello Soro se fosse lecito che l'assistito deleghi per telefono il suo medico all'invio del promemoria alla farmacia a lui più vicina per la sola durata del periodo d'emergenza dunque fino al 31 luglio prossimo. Per il Mef, l'invio degli estremi della ricetta potrebbe «avvenire tramite messaggio di posta elettronica o attraverso una specifica funzionalità sul Sistema Ts». Il Garante ha risposto di sì, con parere pubblicato il 2 aprile scorso. «L'Ufficio ha manifestato la propria collaborazione al fine di individuare la modalità attraverso la quale il medico può, alla redazione della prescrizione, comunicare al Sistema di accoglienza centrale del Sistema tessera sanitaria (Sac), l'abbinamento tra la ricetta e la farmacia prescelta dall'assistito, in modo che l'assistito possa recarsi direttamente in farmacia a ritirare il farmaco prescritto. È stata poi prevista una specifica funzionalità del Sistema Ts per i medici prescrittori al fine di facilitare la ricerca e l'individuazione univoca della farmacia prescelta dall'assistito».
Tuttavia a un mese e mezzo di distanza, dello schema di decreto non c'è traccia. È stata disciplinata con decreto Mef il 25 marzo la ricetta dematerializzata dei farmaci in Distribuzione per Conto e di quelli del prontuario ospedale/territorio, così da evitare viaggi in studio ai pazienti, ed è stata persino normata dal ministero della Salute con nota 14 maggio la dematerializzazione dei farmaci stupefacenti e psicotropi nelle sezioni B, C, D, E della tabella dei medicinali per la terapia del dolore.
Ma la disposizione citata dal Garante non arriva, forse anche perché tra le altre cose dematerializza la complessa partita della prescrizione dei medicinali in fascia C a carico dell'utente.

Sanzioni, provvedimenti disciplinari e penali e chiusura farmacia

Intanto, i Nas operano in base alle leggi vigenti e a Pescara sono stati aperti fascicoli ("Denunciati medico di famiglia al farmacista dai Nas ... i due professionisti avrebbero eluso la prassi della ricetta elettronica indicata dal ministero", titola il quotidiano "il Centro"). Le regioni Puglia e Sardegna sono intervenute con note specifiche per ricordare ai professionisti che è consentito l'invio online verso il solo assistito. Il Dipartimento Salute pugliese il 20 marzo con nota n.1627, ha stabilito che le ricette online del medico di famiglia "sono ammesse solo se indirizzate all'assistito o al tutore o a chi esercita la responsabilità genitoriale (per i minori)".
Nei giorni scorsi in una nota congiunta il presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Bari e vicepresidente Fofi Luigi D'Ambrosio Lettieri e il pari ruolo di Bari e presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Filippo Anelli, oltre al presidente dei Medici di Barletta Andria Trani Benedetto Del Vecchio hanno invitato gli iscritti «al rispetto delle disposizioni regionali e ad astenersi dal definire accordi finalizzati alla trasmissione delle ricette direttamente dal medico prescrittore alla farmacia, raccomandando il rispetto dei Codici deontologici».
Sempre a marzo, l'assessore alla salute in Sardegna aveva precisato che il promemoria va inviato online solo al cittadino e non alla farmacia. Nel caso di «trasmissione via mail dei dati della ricetta dematerializzata direttamente ad una farmacia, non è escluso possa ravvisarsi, per medico e farmacista, un comportamento rilevante dal punto di vista disciplinare, civile, ed eventualmente anche penale». In altre parole, finché su un piatto della bilancia ci sono norme vigenti e sull'altro solo un parere del Garante, chi segue solo il secondo rischia. Il codice penale parla di arresto fino a un anno e ammenda da 400 a 1000 euro (dlgs 219/06). Per i medici una condanna può portare alla sospensione dall'esercizio della professione per un periodo pari alla durata della pena inflitta.
Per i farmacisti, indipendentemente dalla condanna penale il prefetto può, con decreto, ordinare la chiusura della farmacia fino a 3 mesi e, in caso di recidiva, pronunciare la decadenza dall'esercizio. A livello deontologico, l'articolo 17 del Codice definisce "grave abuso professionale incentivare, in qualsiasi forma, le prescrizioni mediche o veterinarie, anche ove ciòÌ non costituisca comparaggio"; è "grave abuso e mancanza professionale acconsentire, proporre o accettare accordi tendenti a promuovere la dispensazione di medicinali finalizzata ad un loro uso incongruo o eccedente le effettive necessitaÌ terapeutiche per trarne un illecito vantaggio". Il Codice del Farmacista distingue poi il comparaggio dalle pratiche di accaparramento di ricette (articolo 18), proibite "comunque e dovunque poste in essere".

Mauro Miserendino
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