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Politica e Sanità

12 Dicembre 2017

Concorso, Cga Sicilia: maggiorazione rurali non superi tetto massimo


Nel riconoscere la maggiorazione per l'esercizio in farmacie rurali entro il tetto massimo dei 35 punti non c'è il rischio, paventato dagli appellanti, di neutralizzare l'esperienza professionale in sede disagiata, mentre in caso contrario, se non si riconoscesse il tetto massimo, «il requisito dell'esercizio professionale in sede rurale verrebbe ad assumere natura di criterio selettivo (quasi) dirimente, anche a detrimento di altri criteri». È questa una delle motivazioni alla base della sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia, depositata ieri, che ha respinto il ricorso di alcuni farmacisti sull'attribuzione del punteggio per l'esercizio in farmacia rurale. Nella sentenza, infatti, si rimarca che «non è in contestazione l'applicabilità della maggiorazione, quanto la possibilità di riconoscere ai candidati» in condizione di «fruire di tale maggiorazione, un punteggio massimo per l'esercizio professionale anche superiore a 35 punti».

Ora, continua il documento, «la possibilità di superare tale punteggio massimo non eÌ desumibile neì dalla norma speciale contenuta nell'art. 9 della l. n. 221/1968, neì dalla l. n. 362/1991, néì tantomeno dal d.p.c.m. n. 298/1994». Anzi, «il coordinamento delle suddette disposizioni porta a ritenere che l'attribuzione della maggiorazione per ruralità vada pur sempre contenuta nei limiti del punteggio massimo attribuibile per titoli professionali, dato che l'esercizio dell'attività farmaceutica in sede rurale eÌ tipico titolo professionale» e in quanto tale «non si vede come non vi debba trovare applicazione il richiamato tetto massimo». D'altronde, «anche la lettura isolata dell'art. 9 della legge n. 221 del 1968 induce a ritenere che la maggiorazione prevista a favore del farmacista rurale debba pur sempre rimanere ammessa all'interno del punteggio massimo previsto per l'esercizio professionale (nel quale rientra l'esercizio della farmacia rurale), senza superare detto limite a detrimento di altri parametri valutativi (titoli di studio, di carriera ovvero, ove previste, dei risultati delle prove attitudinali), atteso che la disposizione fa chiaramente riferimento ad una "maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50"». E, «d'altra parte, ancor prima dell'intervento della legge n. 362 del 1991 (e del suo decreto attuativo che ha fissato nuovi tetti massimi per i titoli professionali) non si dubitava, nel quadro normativo preesistente, che il titolo professionale della ruralità potesse essere riconosciuto, ove esistente, nei limiti fissati per i titoli professionali».

Inoltre, «il Collegio rileva che non sussiste il rischio paventato dagli appellanti di neutralizzare l'esperienza professionale in sede disagiata ove la stessa venga riconosciuta ai fini della maggiorazione del punteggio solo nel limite invalicabile dei 35 punti». Diversamente «opinando, il requisito dell'esercizio professionale in sede rurale verrebbe ad assumere natura di criterio selettivo (quasi) dirimente, anche a detrimento di altri criteri (quali la partecipazione in forma associata che consente di sommare i titoli posseduti da ciascuno) espressamente presi in considerazione dalla legge istitutiva della sessione straordinaria per l'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche (art. 11, comma 7 d.l. n. 1 del 2012 cit.)». «La sentenza è chiara ed estremamente solida nelle motivazioni, che riconfermano, in sostanza, quanto affermato nel primo grado» commentano Oriana Ortisi e Luisa Pullara, avvocate che hanno seguito in buona parte d'Italia i ricorsi. «Si tratta di un precedente illustre e, di fatto, rappresenta una importante ricostruzione normativa, quasi una interpretazione letterale della legge. Ora, per quanto riguarda la Sicilia, attendiamo che le procedure del concorso, che erano state congelate in via prudenziale, vengano ultimate e si proceda quanto prima all'apertura delle sedi». Sul fronte nazionale, occhi puntati «al Consiglio di Stato che a inizio febbraio si esprimerà in merito alla situazione delle altre Regioni: Trentino, Basilicata e Sardegna, mentre per quanto riguarda la Calabria, per il momento, c'è una sentenza di primo grado che ha dato ragione ai vincitori del concorso. Sul tema, come si ricorderà, è stato presentato un emendamento, con il via libera dalla Camera. Ci auguriamo che venga approvato in via definitiva; quand'anche non lo fosse, la strada è stata segnata e ci aspettiamo che il Consiglio di Stato metta un punto definitivo alla vicenda e si uniformi alla sentenza siciliana. Questo anche in nome di un principio di uniformità territoriale, che è alla base del concorso straordinario nazionale». E, sempre a livello nazionale, a seguito della sentenza siciliana, «chiediamo» aggiunge Giuseppe Augello, coordinamento nazionale dei farmacisti vincitori del concorso straordinario nazionale farmacie, «l'immediata applicazione della normativa di legge su tutto il territorio. In varie regioni italiane le farmacie previste dal bando di concorso sono una realtà al servizio della pubblica utenza. Ogni ulteriore azione esercitata dalla pubblica amministrazione, o da ricorsi, tendenti a tutelare interessi personali, a danno del diritto altrui, saranno contrastati con richiesta di risarcimento del danno - stavolta sì, personale - subito dal diritto leso, di professionisti validati dal concorso. Si chiede massima vigilanza e attivazione agli assessori regionali alla salute e ai responsabili del procedimento concorsuale».


Francesca Giani

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