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Politica e Sanità

04 Marzo 2015

Rurali, Tar Brescia: diritto allo sconto subordinato a domanda di indennità


Le quote di sconto agevolate (la fascia di sconto dell'1,50%) spetta a farmacisti con fatturato annuo non superiore a 750 milioni di lire che effettivamente abbiano chiesto ed ottenuto l'indennità di residenza e non a coloro che avrebbero astrattamente potuto ottenerla. Inoltre il termine della presentazione della domanda per l'indennità di residenza entro il 31 marzo di ogni biennio va inteso, pur nel silenzio della norma, a pena di decadenza, non già di prescrizione. Sono questi i due punti emersi da una recente sentenza del Tar di Brescia, a cui era ricorso un titolare di una farmacia rurale per l'annullamento della nota con la quale la Asl di Brescia ha respinto la domanda di collocamento «nella fascia di sconto dell'1,50%». Il titolare di rurale, si legge nella sentenza, «per il biennio 2012- 2013, ha presentato una domanda per l'indennità di residenza il 3 gennaio 2013, ovvero in ritardo rispetto al termine», domanda che invece, se «tempestivamente presentata, gli avrebbero consentito di ottenere l'indennità». Il titolare ha anche «richiesto al Ssn di vedersi riconoscere lo sconto più favorevole», ottenendo il diniego della Asl. A fonte di ciò, è stato presentato ricorso non per contestare «il diniego di indennità» ma per «ottenere lo sconto indipendentemente dall'istanza per la indennità». «I giudici del Tar di Brescia» interviene Stefano Carlo Ribolzi, avvocato con studio a Milano che ha seguito il ricorrente, «nonostante in un recente passato vi siano stati di pronunciamenti che accoglievano i motivi del ricorso, interpretano il diritto allo sconto inscindibile dalla presentazione, nei termini (secondo loro decadenziali), della domanda di indennità di residenza da parte del titolare della farmacia. Detto termine (31 marzo di ogni biennio) viene interpretato dal Tar di Brescia come perentorio e non già, (come sostenuto da altri Tar) dilatorio entro i termini prescrizionali di legge dei 10 anni». Mentre «lo sconto, secondo più recente giurisprudenza, è diritto separato dall'indennità di residenza concessa alle farmacie rurali ed è dovuto in funzione del fatturato». In merito al ricorrente, poiché in base ai «dati economici prodotti (fatturato della farmacia al di sotto dei 387 mila euro), avrebbe comunque diritto alla fascia di sconto richiesta nel ricorso», «si dovrà valutare eventuale opposizione al Consiglio di Stato».
Francesca Giani

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