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Politica e Sanità

13 Gennaio 2016

Ripiano spesa territoriale 2013, Tar Lazio: dati Aifa non precisi e aleatori. Determina annullata


Ancora una bocciatura da parte del Tar Lazio, per il provvedimento con cui l'Aifa ha disposto il ripiano della spesa farmaceutica territoriale per il 2013 (determina n.1239/2014 del 30.10.2014) in questo caso su istanza proposta da Federfarma nazionale. Secondo il Collegio che ha preso in esame il ricorso, ritenendolo «fondato», le farmacie per quanto tenute a contribuire al ripiano per legge (art. 5, comma 3 del d.l. n. 159/2007), si trovano a doverlo fare ma con spettanze calcolate su dati «non precisi, per non dire proprio aleatori». La sentenza, con cui il Tar ha accolto in parte il ricorso, annulla i provvedimenti di determinazione della spesa farmaceutica territoriale per l'anno 2013 e, la determina Aifa sul "Ripiano dello sfondamento del tetto dell'11,35% della spesa farmaceutica territoriale del 2013".
I giudici hanno riconosciuto il profilo di illegittimità del metodo di calcolo denunciato dal sindacato: «Ha inficiato la determinazione dello sfondamento del tetto di spesa e del ripiano dovuto dalle aziende farmaceutiche» e, aggiungono, «non può che avere le sue ricadute negli stessi termini anche sulla filiera distributiva delle Farmacie che, a causa delle modalità in base alle quali sono stati formati i dati sulla base dei quali sono stati calcolati sforamento e ripiano, si trovano a dovere ripianare lo sforamento in base ad una quota di spettanza calcolata su dati non precisi, per non dire proprio aleatori». Nella sentenza si legge anche che Federfarma ha sollevato una seconda critica al procedimento di ripiano adottato dall'Aifa: «Laddove si ritenesse che gli atti impugnati costituiscano una mera applicazione delle vigenti disposizioni legislative queste sarebbero da considerarsi incostituzionali». Tuttavia secondo i giudici tali norme «non sono tacciabili di illegittimità costituzionale, quanto piuttosto è l'applicazione effettuata dall'Amministrazione che non pare rispondere a quanto da esse stabilito, nonostante le contrarie argomentazioni offerte dalla difesa dell'Aifa che, nel momento in cui osserva che il valore del ripiano di competenza della filiera distributiva rappresenta una quota parte del ripiano totale, senza nulla specificare in ordine ai dati della voce "distribuzione diretta e per conto", sui quali esso si è anche basato, non fanno che confermare indirettamente le osservazioni del Collegio al riguardo, con conseguente accoglimento delle censure trattate ed assorbimento di quelle non trattate in vista della riedizione del potere da parte dell'Amministrazione».
«I dati raccolti da Aifa, peraltro non accessibili dalle farmacie, sarebbero generici» commenta l'avvocato Stefano Ribolzi e aggiunge che «lo sconto verrebbe peraltro determinato per un periodo fisso di sei mesi chiedendo un sacrificio economico alle farmacie eccedente la somma di ripiano».
È la terza stroncatura che l'Aifa riceve su questo fronte nel giro di un anno: il primo su ricorso di un'azienda farmaceutica per il ripiano dello sforamento della spesa ospedaliera, il secondo su ricorso di Adf sempre per la territoriale.

Simona Zazzetta

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