Sanità

gen192018

Scontrini e invio Sistema Ts, obblighi per farmacie e parafarmacie: ecco le novità

Scontrini e invio Sistema Ts, obblighi per farmacie e parafarmacie: ecco le novità
Da quest'anno pure le parafarmacie - oltre a veterinari e psicologi - sono tenute a inviare i dati degli scontrini al Sistema Tessera sanitaria in automatico per la compilazione del modello 730 online dei cittadini. E si affiancano alle farmacie per le quali, come per tutti gli enti, i medici e i sanitari che fatturano al cittadino, l'obbligo di spedire i dati degli scontrini ha come ultima scadenza il 31 gennaio. Meno dieci giorni dunque all'ora x. Questa ed altre novità sulle incombenze per le farmacie e sugli scontrini fiscali sono state oggetto di un incontro organizzato a Milano da Agifar con il Segretariato Giovani Medici, e con i giovani commercialisti e psicologi, di recente uniti in una Consulta, attiva sui temi di formazione continua. Nel corso, i commercialisti Emanuele Serina e Stefania Serina del Foro milanese hanno sottolineato per quest'anno e per il prossimo la detraibilità degli acquisti effettuati nel 2017 e 2018 sugli acquisti di alimenti a fini medici speciali per pazienti diabetici e affetti da malattie metaboliche congenite nella tabella ministeriale A1.
Restano non detraibili gli alimenti per celiaci e lattanti. E parimenti non lo sono integratorialimentari e parafarmaci, anche se prescritti dal medico, (risoluzione 396/E del 2008). Detraibili come sempre i farmaci Otc, quelli senza obbligo di prescrizione, i farmaci in fascia C, gli omeopatici, i galenici, officinali, magistrali, i fitoterapici acquistati solo in farmacia, automedicazioni, e i ticket versati sui farmaci di fascia A a carico del Servizio sanitario. Lo "scontrino parlante" deve contenere la natura del bene, la sua descrizione quali-quantitativa, il codice fiscale del destinatario, la data d'acquisto, mentre il nome del medicinale da qualche anno è sostituito da un codice alfanumerico AIC rilasciato dall'Aifa che si riferisce a un farmaco detraibile se inizia per A0, a un parafarmaco non detraibile se comincia con A9. Vengono riferiti al commercialista problemi nel formulare sullo scontrino la dicitura corretta ai fini burocratici per i farmaci galenici da loro confezionati. Il suggerimento dei commercialisti in questi casi è inserire la categoria "farmaco" "f.co" "medicinale" specificando "preparazione galenica".
«Lo scontrino rilasciato da una farmacia italiana non può essere ricalcato o compilato a mano», sottolinea Stefania Serina.«Per evitare risultino illeggibili con il passare del tempo è bene fotocopiare gli scontrini, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 15 del 20/04/2005. Una recente sentenza (2017) della Commissione Tributaria di Milano tuttavia dà ragione a un contribuente che non ha rispettato la normativa, e ha riscritto i propri dati su "carta chimica" con la "penna a sfera". Caso diverso quello in cui lo scontrino è rilasciato da una farmacia estera che invece può anzi deve essere integrato a mano dal contribuente per riportare il codice fiscale non richiesto in un Paese terzo». Sui dispositivi medici va citata la marca CE con il numero di riferimento ma, caso non frequentissimo nelle detrazioni sanitarie, la protesi va prescritta dal medico; in alternativa è ammessa l'autocertificazione della "veridicità" della protesi da parte dell'utente. Una concessione un po' contraddittoria.

Un cenno infine alle professioni per le cui prestazioni è riconosciuta la detraibilità e che possono ricoprire un ruolo nella farmacia dei servizi: sono detraibili senza ricetta (circolari Agenzia Entrate 24 aprile 2015 e 4 aprile 2017) anche gli interventi di biologi nutrizionisti inseriti nei ruoli Ssn e di fisioterapisti (circolare Entrate 19/2012). Non lo sono mai le spese di medicina estetica a meno che gli interventi non facciano fronte a conseguenze di malformazioni (circolare 2 marzo 2016). Aggiunge Serina che «sono detraibili solo se in possesso della prescrizione medica le spese per trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia, chiropratiche e per le cure termali. Logopedista, fisioterapista, podologo, terapista occupazionale sono detraibili anche senza prescrizione medica».

Mauro Miserendino
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