Sanità

mag182019

Scontrino elettronico, da Agenzia chiarimenti su volume d'affari. Previsto incontro per farmacie

Scontrino elettronico, da Agenzia chiarimenti su volume d’affari. Previsto incontro per farmacie

Scontrino elettronico, l'Agenzia delle Entrate interviene con provvedimento interpretativo e prepara incontro con le associazioni di categoria

Dal primo luglio scatta l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro. Un obbligo che varrà per tutti a partire dal primo gennaio dell'anno prossimo. Ma quale definizione si applica al volume d'affari? E che cosa succede alle attività avviate da quest'anno? Sono tutti punti su cui l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con un recente provvedimento interpretativo. Anche se, da parte di diverse categorie, sulla disciplina permangono ancora alcuni nodi da sciogliere. Intanto, per le farmacie, è previsto per oggi un incontro tra l'Agenzia delle Entrate e una delegazione di Federfarma e Promofarma.
Per quanto riguarda la circolare dell'Agenzia, datata 8 maggio, «in attesa della prossima emanazione del provvedimento ministeriale sugli esoneri» si legge «per individuare i soggetti tenuti alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri» che dovranno partire il primo luglio «occorre fare riferimento al volume d'affari relativo al 2018. Le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse dall'obbligo per il 2019».
Quanto alla definizione di volume d'affari si intende «il volume complessivo del soggetto passivo d'imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso»: si deve cioè considerare «l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione». A ogni modo, «in assenza di obbligo, resta, comunque, la possibilità di procedere agli adempimenti indicati (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri) su base volontaria».

Incontro Agenzia Entrate e Federfarma
Intanto, è stato annunciato per oggi in una circolare di Federfarma un incontro tra «una delegazione di Federfarma e Promofarma» e l'Agenzia. Tra i punti in discussione «anche l'imminente emanazione del provvedimento applicativo delle disposizioni contenute nei commi 53-54 dell'art. 1 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), che consente ai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, tra i quali, appunto, le farmacie, di adempiere all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi anche mediante il Sistema TS». L'incontro era stato richiesto ad aprile da Federfarma e, tra i nodi indicati, come si legge nella lettera indirizzata all'Agenzia, c'era anche la richiesta di un esonero delle farmacie dalle «incombenze burocratiche» per chi «opera con più punti cassa per singolo punto vendita e che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi dei singoli punti cassa mediante un unico RT o un Server-RT».
Da parte della Fofi, intervenuta di recente con una circolare per ricapitolare la materia, viene poi ricordato che «l'Agenzia delle entrate, con provvedimento del 18 aprile - recante modifiche al provvedimento del 28 ottobre 2016 - ha introdotto la possibilità di memorizzare ed inviare i dati anche attraverso la procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti sul sito web dell'Agenzia delle Entrate e accessibile anche da dispositivi mobili. Tra le ulteriori modifiche vi eÌ quella che concerne le modalità di conservazione del libretto del registratore fiscale, le cui operazioni saranno inviate all'Agenzia e memorizzate in una specifica area riservata. Rispetto a queste ultime, l'Agenzia precisa che "le informazioni acquisite telematicamente dall'Agenzia delle entrate sono messe a disposizione del contribuente, titolare dell'apparecchio o di un intermediario appositamente delegato dal contribuente stesso, mediante apposita area dedicata e riservata presente sul sito web dell'Agenzia e costituiscono il libretto di dotazione informatico del Registratore».

Francesca Giani

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