feb232019
Scontrino elettronico, da luglio stop vecchi registratori di cassa. Ecco cosa cambia
Dal 1° luglio per tutti i soggetti con volume d'affari superiore a 400 mila euro arriva l'obbligo di emettere scontrino elettronico e di trasmettere online i corrispettivi. La rivoluzione prevista dal decreto fiscale 119/2018 convertito in legge il 12 dicembre scorso comporterà per molte farmacie la necessità di sostituire i registratori di cassa analogici con quelli digitali. Poi, dal 1° gennaio 2020 parte l'obbligo per tutti gli altri soggetti. I dati degli scontrini si dovranno inviare nel sistema Tessera Sanitaria e il Ministero dell'Economia li userà per fini istituzionali, incluso il monitoraggio della spesa. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i ministri di Economia e Funzione pubblica, e sentito il Garante Privacy, saranno definiti termini e ambiti di uso dei dati conferiti e tecniche sicure di trasmissione. Per chi acquista nuovi strumenti per effettuare la memorizzazione e la trasmissione è consentito fino al 2020 un contributo pari al 50% della spesa per l'acquisto; per chi adatta i vecchi strumenti il contributo scende ad euro 50: è anticipato dal farmacista sotto forma di sconto sul prezzo praticato e gli è rimborsato come credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore sono definiti modalità attuative e controlli. In prospettiva, la novità elimina alcuni adempimenti contabili come l'obbligo di tenuta dei registri e conservazione delle fatture e degli scontrini. In realtà per l'utente della farmacia non cambierà molto, il farmacista farà lo scontrino come adesso e però non sarà più di carta né finirà nelle mani del paziente, ma andrà direttamente al fisco che lo leggerà e vedrà tutte le transazioni "italiane" in tempo reale. Per gli operatori, al momento, il primo step da capire è la definizione di volume d'affari superiore a 400 mila euro. «Il riferimento non è ai ricavi ma al fatturato Iva al netto dell'Iva stessa», sottolinea Stefano De Carli commercialista di Studio Luce a Modena ed esperto di temi di farmacia. «Nella sostanza saranno coinvolte quasi tutte le farmacie italiane tranne probabilmente quelle in zone sperdute o quelle di recente apertura col decreto Monti. Personalmente sono però scettico sul fatto che la scadenza del 1° luglio possa essere rispettata, mi aspetto una proroga. Da gennaio 2020 tocca a tutti, indipendentemente dal volume d'affari. Il decreto fiscale 2018 prevede specifici esoneri, da attuarsi con decreto in funzione dell'attività esercitata. Ma è difficile che le farmacie rientrino in queste casistiche».
È vero che si chiamerà documento e non più scontrino? «Concettualmente è una vera rivoluzione», afferma De Carli. «Si sposta la funzione accertativa di eventuali irregolarità o evasioni dal documento consegnato al cliente (lo scontrino) alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. Il foglietto di carta che sarà emesso, che prende il nome di "documento commerciale", ha una valenza fiscale del tutto secondaria. Tant' è che al momento non sembrano esistere sanzioni per la mancata emissione ma solo per l'irregolare memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi».
Che cosa cambia rispetto allo scontrino analogico nei contenuti? «Si semplificano molto. Mancano ad esempio il logotipo fiscale ed il numero di matricola del registratore di cassa. Vengono richiesti solo data ed ora di emissione, numero progressivo, dati identificativi della farmacia e descrizione di beni ceduti e servizi resi, oltre che l'ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato. Il "documento parlante", per consentire la detrazione delle spese sanitarie, dovrà però contenere anche il codice fiscale dell'acquirente o la partita IVA se il cliente vuole dedurre il costo in regime di impresa o lavoro autonomo».
Ci sono criticità tecniche o commerciali all'orizzonte? «Non ne vedo di particolari. Certo le farmacie dovranno sopportare quasi tutte la sostituzione degli apparecchi dato che quelli di anzianità superiore a 3/4 anni non sono quasi mai convertibili. Invece, il credito d' imposta concesso, limitato a 250 euro, è del tutto insufficiente a coprire i costi di installazione».
Mauro Miserendino