Sanità

apr242019

Scontrino elettronico. Tra nuovi registratori e invio corrispettivi via web, le novità da Agenzia entrate

Scontrino elettronico. Tra nuovi registratori e invio corrispettivi via web, le novità da Agenzia entrate

Scontrino elettronico: novità, obblighi, difficoltà procedurali e criticità del nuovo sistema

Sullo scontrino elettronico, obbligatorio dal primo luglio per le farmacie che, nel 2018, hanno registrato un volume d'affari, al netto dell'Iva, superiore a 400mila euro e dal primo gennaio 2020 in maniera generalizzata, ci sono ancora diversi nodi aperti e il quadro che emerge, al momento, è di luci e ombre. A fronte, infatti, di una semplificazione sul fronte dell'archiviazione delle "strisciate", il farmacista si dovrà fare carico dell'adeguamento o dell'acquisto di nuovi apparecchi il cui costo sarà solo parzialmente compensato dal credito d'imposta, attivandosi anche per il censimento, e dovrà porre particolare attenzione al momento della battitura, visto che i dati immessi finiscono immediatamente nelle mani del fisco. A tornare sul tema, che presenta ancora luci e ombre, è Stefano De Carli, commercialista dello Studio Luce di Modena, in un intervento sull'ultimo numero di Punto Effe. Un primo cambiamento introdotto dalla novità riguarda, appunto, lo scontrino che oggi viene consegnato al cliente, che perde di valore fiscale: viene infatti sostituito da un documento «che, in sé e per sé, ha valenza solo ai fini della garanzia a favore dell'acquirente e della prova dell'acquisto, tant'è che viene denominato "documento commerciale"» e per la detraibilità. «Addirittura, può essere emesso "in forma elettronica", intendendosi probabilmente come inviabile via mail».
Mentre la «corretta contabilizzazione ai fini fiscali si sposta, quindi, all'interno dei registratori di cassa», che prendono il nome di "Registratori telematici" (Rt) e che «dovranno essere appositamente configurati» per «memorizzare e trasmettere in via automatizzata, giornalmente, i corrispettivi all'Agenzia delle entrate». Le farmacie, spiega De Carli, «possono comunque utilizzare un canale diverso per la trasmissione dei dati, che è quello del sistema tessera sanitaria. Opzione che però viene sconsigliata per vari motivi», tra cui il fatto che «non è chiaro se l'alternativa sia possibile per i soli dati inviati per la precompilata 730 (ma così non sembra)».

Registratori Telematici: i passaggi
Va detto comunque che «la maggior parte dei "registratori fiscali" può essere convertito in "telematico" se di fabbricazione recente (indicativamente dal 2016 in poi), ma qualora ciò non fosse possibile occorre acquistarne dei nuovi. A tal fine il legislatore ha concesso un credito d'imposta pari al 50% della spesa sostenuta sino a 50 euro in caso di conversione, e sino a 250 in caso di acquisto». Una cifra che non sembra molto consistente.
Ma le difficoltà non sono finite: «Bisognerà poi accreditarsi sul sito dell'Agenzia facendo attenzione a utilizzare i vari profili di utenza. Una volta ottenuto l'accreditamento, i tecnici del fornitore dovranno effettuare il censimento e la messa in servizio del registratore così da ricevere il certificato elettronico che permetterà di sigillare automaticamente ogni invio in formato Xml al termine della giornata lavorativa e abbinare la matricola alla partita Iva dell'esercente. Al termine della procedura l'Agenzia delle entrate rilascerà un QRcode, il bollino già noto a chi possiede distributori automatici, che dovrà essere applicato sul registratore per verificare il corretto censimento e successivi aggiornamenti dell'apparecchio».

Oltre alle difficoltà procedurali, viene segnalato una criticità: «Con la trasmissione telematica la "battitura" del documento commerciale coincide con la registrazione del corrispettivo e della messa a disposizione del dato all'amministrazione» e per questo occorre fare grande attenzione in caso di errore. Ma c'è una nota positiva: «la trasmissione telematica dei corrispettivi permetterà alle farmacie che effettuano la totalità dei pagamenti e degli incassi con strumenti tracciabili (tranne quelli di ammontare non superiore a 500 euro, per i quali viene consentito di usare il contante) di usufruire del vantaggio della riduzione di due anni del periodo in cui l'amministrazione finanziaria può verificare la farmacia, ai fini sia dell'Iva sia delle imposte dirette. Di fatto l'Agenzia delle entrate avrà a disposizione solo tre anni per non incappare nella decadenza del suo potere di accertamento, il che ragionevolmente può fare dormire sonni tranquilli a tutte le farmacie che si adegueranno a gestire la propria azienda facendo un uso limitato del contante, come d'altronde impone un moderno approccio gestionale». Sempre dall'Agenzia delle Entrate arriva un recente provvedimento, pubblicato il 18 aprile, che adegua il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, alle modifiche normative introdotte dalla legge di Bilancio 2019. In particolare, elimina "le disposizioni riferite all'esercizio dell'opzione per adottare il processo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi" e prevede che "che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche utilizzando una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate e usabile anche su dispositivi mobili".
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