mag102016
Sedi e pianta organica, Cds: discrezionalità Comune limitata da popolazione e distanza
Il rapporto numerico quale criterio usato per definire la pianta organica delle farmacie, è stabilito con riferimento alla popolazione complessiva del Comune, e non a quella ricadente nella circoscrizione di ciascuna sede, e ha lo scopo di mantenere un regime di numero chiuso a fine di controllo pubblico nel settore. Quindi può accadere che il bacino di utenza di una sede possa avere dimensioni più piccole rispetto alle altre, in quanto unico limite al potere di localizzazione sono il dato demografico comunale e l'insieme di valutazioni sulle caratteristiche territoriali e le esigenze della popolazione residente nelle singole porzioni di territorio che individuano le sedi farmaceutiche. È con queste motivazioni che il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello di una farmacia di Sassari che aveva impugnato il provvedimento di revisione della pianta organica affermando che il Comune «avrebbe operato tenendo conto del rapporto tra il numero degli abitanti e quello delle farmacie limitatamente alla circoscrizione n. 3, ritenendo, almeno implicitamente, che nelle altre circoscrizioni non fosse necessario alcun intervento inerente l'adeguamento della rete delle farmacie sul territorio».
Secondo i giudici, il Comune «dispone di larga discrezionalità nell'esercitare il potere di revisione della pianta organica per soddisfare la fondamentale esigenza di garantire l'assistenza farmaceutica della popolazione in relazione allo stato dei luoghi, col solo limite della "popolazione" rilevata attraverso dati ufficiali aggiornati e col limite del rispetto della "distanza" tra farmacie, senza particolari altre rigidità nel formulare proposte di revisione che interessino l'intero territorio comunale o solo parte di esso». E ribadiscono che proprio per soddisfare l'esigenza di assistenza sanitaria, «la legge non fissa criteri rigidi, attribuendo a ogni farmacia un numero determinato di abitanti, in quanto il rapporto numerico è stabilito con riferimento alla popolazione complessiva del Comune e non a quella ricadente nella circoscrizione di ciascuna sede» e che il rapporto numerico tra numero di farmacie e abitanti (art. 1 l. n. 475/1968) serve per individuare il numero massimo di autorizzazioni ad aprire farmacie e «non per garantire al titolare di ciascuna sede profitti di un determinato livello».
Il Collegio, si legge nella sentenza, «ritiene pertanto che rientri nelle scelte di merito e nella discrezionalità dell'amministrazione comunale consentire una relativa concentrazione di esercizi farmaceutici in alcune zone più frequentate e determinare la localizzazione delle nuove sedi in un determinato ambito territoriale, fermo restando la dipendenza dal dato demografico generale. Così come deve ritenersi legittimo che il Comune determini l'ampiezza della circoscrizione di ciascuna sede valutando una vasta gamma di esigenze, come, ad es., i flussi quotidiani di spostamento per motivi di lavoro, di affari, etc., anche di chi non è residente».
Simona Zazzetta