Sanità

feb292016

Sedi soprannumerarie, Iusfarma: per CdS obbligo a ridurle anche se messe a concorso

Sedi soprannumerarie, Iusfarma: per CdS obbligo a ridurle anche se messe a concorso
La Pubblica amministrazione ha l'obbligo di revisionare il numero delle farmacie di ciascun comune secondo la cadenza e i termine stabiliti e, qualora venga meno il presupposto demografico, è obbligata a intervenire sopprimendo sedi soprannumerarie anche se incluse nella lista del concorso straordinario. In altre parole: «L'inserimento della farmacia nel bando del concorso straordinario non ne impedisce la soppressione, se è venuto meno il presupposto demografico che ne consentiva l'apertura». Questo il commento di Quintino Lombardo avvocato dello Studio Legale Cavallaro, Duchi e Lombardo, (Osservatorio Iusfarma) in merito all'ordinanza 600/2016del 25 febbraio del Consiglio di Stato.

L'ordinanza, «sia pur resa all'esito della valutazione sommaria tipica della fase cautelare» spiega l'esperto, annulla quella del Tar di Bari che, similmente al Tar Piemonte e contrariamente al Tar Sardegna (cfr. Farmacista33 20 gennaio 2016), aveva ritenuto che «lo svolgimento del concorso e la semplice approvazione della graduatoria impedissero la soppressione della farmacia, in ragione delle aspettative dei concorrenti e della ratio del procedura straordinaria». Per il CdS, invece, «l'indizione del concorso straordinario per l'assegnazione della sede farmaceutica(nel caso specifico, la sesta nel Comune di Valenzano ndr.)non appare, di per sé, idonea ad escludere la doverosità della soppressione della stessa, in adempimento dell'obbligo imposto dall'art.11 del decreto legge n.1 del 2012 (convertito dalla legge n.27 del 2012) ed in coerenza con i parametri ivi stabiliti». L'avvocato ricorda, nella sua analisi, che in sentenze pronunciate nel 2015 il CdS aveva già sottolineato l'importanza del puntuale adeguamento alle risultanze demografiche del numero delle sedi farmaceutiche, pur riconoscendo che a tale adempimento valesse già la revisione straordinaria adottata nel 2012 in prima applicazione del DL n. 1/2012. Ma secondo la norma il numero e la pianta organica delle farmacie devono essere verificati entro ogni anno pari e dunque nuovamente entro il 2014 e se una sede è vacante e soprannumeraria essa deve essere soppressa. Se ciò non è stato fatto entro il 31.12.2014, l'Amministrazione è in torto e deve provvedere. Lombardo sottolinea di aver «sempre ritenuto che tale principio non potrebbe non valere anche per le sedi farmaceutiche messe a concorso. Si tratta di sedi "vacanti" per definizione, cioè prive di titolare, perché altrimenti (Monsieur Lapalisse docet) non potrebbero essere a concorso; e il vincitore, com'è noto, ottiene la titolarità della sede soltanto al completamento delle operazioni di assegnazione, successive alla pubblicazione della graduatoria, dopo aver adempiuto gli oneri prescritti a tal fine dalla legge speciale e in mancanza di ragioni ostative d'incompatibilità. D'altra parte, l'obiettivo dei concorrenti è di ottenere una farmacia in un comune con peso demografico coerente alle norme e l'idea di una farmacia soprannumeraria già al momento dell'apertura pare davvero in contraddizione con i principi del sistema». Dunque, il principio di diritto è chiaro: «Il fatto in sé dello svolgimento del concorso straordinario non esonera la Pa dal dovere di revisionare il numero delle farmacie di ciascun comune secondo la cadenza e i termine stabiliti; in tale ambito, la sede farmaceutica soprannumeraria dovrà essere soppressa in matematica applicazione dei parametri demografici legali».

Simona Zazzetta
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