lug42015
Sentenza Ue su fascia C, Gullotta: la palla torna al Tar. Racca: conferma a normativa italiana
È botta e risposta tra Federfarma e la Federazione nazionale parafarmacie italiane sulla sentenza della Corte di Giustizia europea di mercoledì sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tar Sicilia che, come si legge nel documento «verte sull'interpretazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» e che è stata presentata nell'ambito di una controversia a proposito del diniego dell'autorizzazione alla vendita dei farmaci di fascia C da parte de Ministero della Salute per una parafarmacia (di cui è titolare lo stesso Gullotta). «La sentenza non entra nel merito delle questioni» commenta Davide Gullotta, presidente Fnpi, «ma, dichiarando che le questioni non possono essere ricevute ("irricevibili"), non si esprime e di fatto rimanda tutto al Tar, che ora dovrà esprimersi». E, da Annarosa Racca, presidente di Federfarma, come si legge in una nota, viene affermato che «la sentenza è in linea con una lunga serie di sentenze - europee e nazionali - che confermano che la normativa italiana che limita alla farmacia la distribuzione dei farmaci con obbligo di ricetta non solo è conforme al diritto comunitario, ma risponde pienamente alla necessità di tutelare la salute dei cittadini» e «qualsiasi intervento di deregolamentazione finirebbe per ridurre le garanzie per i cittadini». Nel dettaglio della sentenza, per quanto riguarda la prima questione - «Se i principi di libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza ostano con la normativa italiana» relativa alla fascia C - il Tar della Sicilia aveva deciso di lasciarla cadere all'indomani della sentenza della Corte Costituzionale. Mentre, in merito alle altre due questioni, su cui la Corte ha sentenziato, «giacché la Corte non dispone degli elementi necessari per rispondere in modo utile» si legge «occorre dichiararle irricevibili». Infatti, «per consentire alla Corte di fornire un'interpretazione del diritto dell'Unione che sia utile al giudice nazionale, l'articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte prevede che la domanda di pronuncia pregiudiziale debba contenere un'illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell'Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale». Requisiti a cui «la decisione di rinvio non risponde». E per quanto riguarda la terza questione, nel documento si legge anche che «Secondo una giurisprudenza costante, il semplice fatto di creare una posizione dominante mediante la concessione di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, Tfue non è, in sé e per sé, incompatibile con l'articolo 102 Tfue » ma c'è violazione «solo quando l'impresa di cui trattasi è indotta, con il mero esercizio di diritti speciali o esclusivi che le sono attribuiti, a sfruttare abusivamente la sua posizione dominante, o quando questi diritti sono idonei a creare una situazione in cui l'impresa è indotta a commettere tali abusi». Di conseguenza, «occorre accertare non solo se la normativa nazionale oggetto del procedimento principale abbia per effetto di concedere alle farmacie diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, Tfue , ma anche se una tale normativa abbia potuto comportare un abuso di posizione dominante. Tuttavia, come constatato dall'avvocato generale ai punti 79 e 82 delle sue conclusioni, la decisione di rinvio non contiene alcuna spiegazione circa i motivi per i quali il giudice del rinvio ritiene che le norme legislative in discussione nel procedimento principale non siano compatibili con gli articoli 102 Tfue e 106 Tfue . Detto giudice non spiega, in particolare, perché tale normativa sia tale da indurre le farmacie ad abusare della loro posizione». Con la conseguenza che anche in questo caso «Dato che la Corte non dispone degli elementi necessari per rispondere in modo utile, occorre dichiarare irricevibile la terza questione».
Francesca Giani