ott82015
Soprannumerarie, Sunifar: emendamento a Ddl sana alcune criticità
L'emendamento sulle farmacie soprannumerarie, contenuto nel Ddl concorrenza, ieri al vaglio finale della Camera, va a sanare situazioni di criticità economica e in questo senso è positivo. Rimangono però sul tappeto, per quanto riguarda le rurali, molte altre situazioni problematiche e in particolare forti preoccupazioni vanno al processo di unione dei piccoli comuni legato alla Legge Delrio che potrebbe avere impatti sul servizio farmaceutico. A dirlo
Luigi Sauro, vicepresidente del Sunifar, che spiega: «Si tratta di un emendamento che non è stato spinto da noi ma sul quale siamo favorevoli, perché va a sanare situazioni critiche e di fragilità economica, anche se interessa un numero probabilmente poco consistente di farmacie. Detto questo, il problema va affrontato in maniera più sistematica e in generale non possiamo che rilevare come molte rurali che hanno sede in paesi di pochi abitanti condividano la stessa fragilità economica. Sono tutte situazioni di cui ci auguriamo che la politica si faccia a carico. E cogliamo ancora una volta l'occasione per ribadire la nostra preoccupazione per i processi avviati dalla legge Delrio sulle autonomie degli enti locali: temiamo che dalle unioni dei comuni possano esserci ricadute sul servizio farmaceutico ai cittadini, con impatti anche su pianta organica, farmacie soprannumerarie, indennità di residenza e così via». Per quanto riguarda l'emendamento all'articolo 32, secondo quanto si legge nel testo della ultima versione resa disponibile sul sito della Camera, si prevede che, «fatta salva la procedura concorsuale» della Legge Monti «nei comuni sotto i 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima Regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti sul territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro».
Francesca Giani