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Politica e Sanità

08 Febbraio 2017

Spese sanitare e 730 precompilato, domani ultimo giorno


Questo mese medici dentisti infermieri psicologi e farmacisti sono uniti da un comune denominatore. Il 9 febbraio è l'ultimo giorno per inviare le spese sanitarie sostenute dai pazienti ai fini della composizione, nei prossimi modelli 730 precompilati online, dei righi sugli oneri per le detrazioni del 19%. Tra i quesiti "cercati" dai professionisti che si collegano al sito sistemats1.sanita.finanze.it uno dei più frequenti riguarda i certificati: ai fini del 730 precompilato bisogna comunicare anche i dati sulle fatture comprensive di Iva? La risposta dell'Agenzia delle Entrate è affermativa.

Nell'attività libero professionale del sanitario, mentre i certificati di diagnosi e cura non sono caricati di Iva, in conformità con le norme Ue, tutto ciò che esula da prestazioni mediche sul paziente subisce Iva al 22%. Sono considerati certificati esenti da Iva quelli di buona salute, sana e robusta costituzione, per attività ludico-motoria, per rinnovo o conseguimento della patente di guida o del porto d'armi, i certificati Inail per infortuni o di medicina del lavoro, l'esonero da educazione fisica, l'ammissione di anziani in case di riposo, la dieta personalizzata a scuola e mensa. Va sempre evidenziato: "prestazione sanitaria esente Iva ai sensi dell'art. 10 n. 18 del DPR 633/1972".

Sono caricati d'Iva i certificati per l'invalidità civile, per ottenere benefici previdenziali o in cause di servizio, attestanti l'impossibilità di partecipare ad un concorso o a testimoniare in aule di tribunale per motivi di salute. Indirettamente, l'Agenzia delle Entrate conferma che indipendentemente dalla loro natura i dati su questi certificati possono investire spese detraibili degli italiani. Vanno dunque comunicate al Sistema tessera sanitaria con il codice SR tutte "le spese relative a perizie medico legali e le spese relative all'emissione di certificati attinenti aspetti che riguardano lo stato di salute dell'assistito, documentate mediante fatture intestate all'assistito stesso". Solo nel caso dell'attività del medico competente, "non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica".

Altra importante informazione dall'Agenzia diretta da Rossella Orlandi: le spese sanitarie non pagate nel 2016 (dall'assistito o dalla compagnia di assicurazione sanitaria) non vanno trasmesse. L'obbligo di trasmissione segue il "criterio di cassa", se il corrispettivo non è arrivato in banca si suppone non pagato. Di più: "I dati relativi alle spese sanitarie sono trasmessi al Sistema Ts tenendo conto della data dell'avvenuto pagamento, a prescindere dal fatto che il documento di spesa riporti una data precedente. Pertanto, nel caso di fattura emessa nell'anno 2016, per la quale il pagamento sia stato effettuato a gennaio 2017, la spesa sanitaria non va trasmessa tra le quelle relative al 2016".

Se a pagare la spesa per il cittadino è stata un'assicurazione in convenzione diretta, di prassi è considerato intestatario delle fatture emesse il cittadino assicurato. E lo è sia per la parte di spese mediche eventualmente saldata in proprio, sia per la parte pagata dalla compagnia. Da qui un'altra preziosa informazione: "In mancanza di un documento di spesa intestato al contribuente, si ritiene che la spesa non possa essere a lui riferita e che, pertanto, non debba essere comunicata all'Agenzia delle entrate". Ricordiamo infine le sanzioni al professionista: in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si pagano100 per ogni comunicazione con un massimo di euro 50 mila. Se si invia tutto entro 60 giorni, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di € 20 mila. Se invece l'invio dei dati avviene entro il 9 febbraio ma ci si accorge che si è commesso un errore e la correzione avviene entro 5 giorni non si incorre in sanzioni.

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