mar252020
Stabilizzazione farmacisti precari Asl. Tar: competenza è del Tribunale ordinario
La procedura di stabilizzazione dei lavoratori precari, compresi i farmacisti, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario
Le liti relative alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari alle dipendenze di un'amministrazione pubblica sono attratte alla giurisdizione del giudice ordinario quando la controversia riguardi, non già la scelta dell'amministrazione di procedere o meno alla stabilizzazione mediante l'indizione di una eventuale procedura ovvero la correttezza formale della stessa, bensì la sussistenza del diritto soggettivo del lavoratore alla stabilizzazione ed alla sua assunzione a tempo indeterminato e la presenza o meno delle condizioni richieste dalla legge per accedere al beneficio.
La sentenza del Tar Salerno
In questo senso si è espresso il Tar Salerno a seguito dell'impugnazione di un provvedimento dell'Azienda Sanitaria con il quale veniva disposta l'esclusione del farmacista dalla procedura di stabilizzazione dei lavoratori precari ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75 del 2017, a causa della mancanza di uno dei requisiti di partecipazione. In particolare, il ricorrente non avrebbe posseduto la specializzazione in farmacia ospedaliera, requisito di accesso alla qualifica di dirigente farmacista pur essendo stato assunto nel 2007 con contratto a tempo determinato ed aver prestato servizio in modo continuativo.
Il Tar ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione declinandola in favore del giudice ordinario.
Avv.
Rodolfo Pacifico -
www.dirittosanitario.net Per approfondire: Tar Campania Salerno, 07 marzo 2020 su
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