Sanità

apr52016

Tar Toscana: parafarmacie esercizi di pubblica utilità. L'esperto: non è previsto da norma italiana

Tar Toscana: parafarmacie esercizi di pubblica utilità. L’esperto: non è previsto da norma italiana
Una normativa comunale che tuteli il patrimonio del centro storico ma, al tempo stesso, preveda una deroga «al fine di consentire l'esposizione di segnaletiche, anche a bandiera, che facilitino l'individuazione di taluni servizi ritenuti di pubblica utilità», tra cui le farmacie, non può negare tale possibilità alle parafarmacie. È quanto ha detto il Tar Toscana che, accogliendo il ricorso di un titolare di parafarmacia, ha stabilito l'annullamento di parte del Regolamento per le insegne del Comune di Firenze e il provvedimento con cui ha negato al titolare di una parafarmacia «la possibilità di installare una insegna a bandiera a forma di croce» in una zona centrale della città.
Il Tar sottolinea che tale norma comunale, in particolare nell'art. 8 comma 3 in cui elenca gli esercizi di pubblica utilità che necessitano di essere facilmente individuati, «non include anche gli esercizi parafarmaceutici» e, facendo proprie le osservazioni del ricorrente, precisa che «i predetti esercizi erogano un servizio volto a soddisfare bisogni connessi alla salute che, per molti versi, è assimilabile a quello svolto dalle vere e proprie farmacie» e che «al pari di quanto accade per le farmacie, i predetti servizi non si esauriscono in un mero scambio di natura commerciale fra venditore e cliente ma, data la loro rilevanza per la tutela del diritto alla salute, hanno un contenuto strettamente professionale, potendo essere erogati soltanto da soggetti particolarmente qualificati come i farmacisti».
La sentenza ripercorre anche le norme nazionali e comunitarie, la giurisprudenza europea e amministrativa e i pareri dell'Autorità garante per la concorrenza, che sono intervenuti in materia di concorrenza nel settore, e ricorda che in merito alla specifica questione delle insegne «la giurisprudenza ha chiarito che l'installazione all'esterno dell'esercizio di una croce con impianto neon non costituisce affatto una prerogativa commerciale di pertinenza delle sole farmacie in quanto la legge riserva a tali esercizi soltanto il tratto connotativo del colore verde della croce». E sottolinea che mentre il colore verde ha una valenza distintiva tra i due esercizi, «il simbolo della croce non si correla in modo specifico alle sole categorie di medicinali che le farmacie sono abilitate a commercializzare ma designa più comprensivamente l'offerta al pubblico di prodotti e servizi di pubblica utilità inerenti la cura della salute umana che la legge non riserva alle farmacie ma, casomai, ai farmacisti». Pertanto, se «l'offerta al pubblico di servizi sanitari può giustificare una deroga al divieto di installazione di insegne a bandiera nel centro storico tale deroga deve essere estesa a tutti gli esercizi che svolgano tali attività, specie se in concorrenza fra loro».
«La sentenza» dice Davide Gullotta presidente della Federazione nazionale Parafarmacie italiane «mette nero su bianco come le parafarmacie siano assimilabili alle farmacie perché forniscono un servizio di pubblica utilità. E non un semplice esercizio commerciale. Un risultato significativo che chiarisce ciò che ribadiamo da sempre: in parafarmacia c'è un professionista della salute che mette a disposizione del cittadino/paziente le proprie competenze e qualifiche». Un commento il linea con l'associazione dei consumatori Aduc secondo cui la sentenza «stabilisce la fine di un arrogante monopolio e l'affermazione di un diritto di comunicazione e informazione» ma aggiunge anche che «non pone un paletto definitivo». Stessa cautela di lettura della sentenza anche da parte di Maurizio Cini, docente presso l'Università di Bologna che in un commento a Farmacista33 precisa: «Bisognerà attendere le decisioni del Comune di Firenze di un eventuale ricorso al Consiglio di Stato per impugnare la sentenza. Ma va precisato che nessuna norma italiana definisce le parafarmacie un esercizio di pubblica utilità. Nella norma che le istituisce sono definite esercizi commerciali».

Simona Zazzetta
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