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Diritto Sanitario

01 Febbraio 2016

Riammissione in servizio del dirigente farmacista sospeso in via cautelare


In seguito alla cessazione della sospensione cautelare imposta al direttore della farmacia interna di una struttura sanitaria universitaria a seguito di condanna penale di primo grado per lontani fatti inerenti la gestione del servizio, l'Ente ha esercitato il potere riconosciuto dalla disciplina del pubblico impiego di assegnazione a mansioni compatibili con il livello di inquadramento formalmente rivestito sulla base del CCNL comparto Università (art. 52 d.lgs. n. 165/2001 nella formulazione temporalmente vigente)

La dipendente, all'esito di istanza, nell'estate del 2004 veniva riammessa in servizio ed assegnata presso il dipartimento farmaco-chimico della facoltà di Farmacia dell'Ateneo. Da qui il ricorso al tribunale per ottenere la reintegrazione nelle mansioni assistenziali di dirigente farmacista svolte fino alla sospensione con le connesse differenze stipendiali maturate.
Secondo la versione di testo del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 1, applicabile alla fattispecie «il prestatore di lavoro deve essere adibito ... alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi...».
La Suprema Corte ha affermato che detta disposizione specifica un concetto di equivalenza "formale", ancorato cioè ad una valutazione demandata ai contratti collettivi, e non sindacabile da parte del giudice, per cui condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, senza che occorra porre a confronto la professionalità acquisita in base alla precedente esperienza lavorativa.
In tale prospettiva perde di rilievo qualsiasi riferimento ai compiti svolti dalla dipendente prima della sospensione cautelare, in quanto dal loro espletamento non risulta consolidato alcun diritto al mantenimento della medesima posizione lavorativa, per di più di livello dirigenziale.

[avv. rodolfo pacifico - www.dirittosanitario.net]
Per approfondire Cassazione Civile 22.12.2015, su www.dirittosanitario.net al seguente link di area: http://www.dirittosanitario.net/competenze.php?areaid=2

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