Diritto Sanitario
04 Settembre 2018Il Consiglio di Stato ha riaffermato e chiarito un fondamentale principio in materia decidendo nel merito l'appello proposto dal titolare di una farmacia contro la sentenza Tar di conferma della legittimità della procedura di trasferimento di una struttura nell'ambito della sede di appartenenza culminata nel 2015 in una deliberazione ASL autorizzativa.
Il ricorrente aveva tra l'altro dedotto che, ai sensi della normativa applicabile, in caso di trasferimento della sede farmaceutica avrebbero dovuto essere soddisfatte due condizioni: la distanza non inferiore a 200 metri tra il nuovo locale e la farmacia più vicina; il soddisfacimento delle esigenze di assistenza farmaceutica degli abitanti della zona coinvolta.
Secondo l'appellante la ASL non aveva provveduto a verificare la sussistenza della seconda condizione.
Si è chiarito che l'articolo 1 della Legge n. 468/1975, stabilisce che chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.
L'articolo 13 del D.P.R. n. 1275/1971 prevede che il locale indicato per il trasferimento della farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona".
Il Consiglio di Stato ha innanzitutto osservato come sia rilevante che il D.P.R. n. 1275/1971, contenente il regolamento di attuazione delle norme concernenti il servizio farmaceutico di cui alla L. n. 475/1968, costituisca una fonte secondaria, sottoposta nella gerarchia delle fonti a quella primaria, sicché la norma recata dall'art. 13 di tale decreto deve essere interpretata in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 4 della L. n. 475/1968.
La norma primaria, nello specifico, non impone alcun obbligo di motivazione in caso di autorizzazione al trasferimento della sede farmaceutica, limitandosi a prevedere l'accertamento del rispetto della distanza minima di 200 metri tra gli esercizi commerciali, in quanto la distribuzione organica delle farmacie sul territorio avviene sulla base di un atto di programmazione regionale costituito dalla cosiddetta pianta organica alla cui formazione partecipano il Comune, le ASL e l'Ordine dei Farmacisti.
La ripartizione del territorio comunale in zone di pertinenza delle singole farmacie assicura l'equa distribuzione sul territorio e conseguentemente garantisce la tutela dell'interesse pubblico alla capillarità del servizio.
Solo in casi particolari, quando effettivamente lo spostamento dell'esercizio farmaceutico all'interno della zona potrebbe arrecare pregiudizio all'utenza, sovviene l'obbligo per l'Amministrazione di approfondire l'istruttoria al fine di accertare se - effettivamente - lo spostamento dell'esercizio possa rendere disagevole ai residenti l'accesso al servizio.
Se a seguito dell'approfondimento istruttorio emerga, in concreto, che lo spostamento renda oggettivamente difficoltoso per gli abitanti della zona raggiungere la nuova sede farmaceutica, l'Amministrazione può negare l'autorizzazione al trasferimento fornendo adeguata motivazione sulle ragioni della propria scelta.
Pertanto, solo in caso di diniego di autorizzazione per ragioni di pubblico interesse si rende necessaria la motivazione dell'atto.
Nel caso specifico si è osservato che lo spostamento della sede era avvenuto alla distanza di soli 100 metri, e il titolare appellante non aveva addotto elementi dai quali desumere che tale spostamento potesse aver inciso sulla accessibilità del servizio farmaceutico per gli abitanti della zona.
In presenza di tali presupposti fattuali l'Amministrazione si è correttamente limitata a verificare il solo parametro della distanza tra gli esercizi farmaceutici, non essendo tenuta ad alcun ulteriore approfondimento istruttorio.
L'appellante ha inoltre contestato il criterio utilizzato per l'individuazione del percorso più breve tra le sedi farmaceutiche ribadendo che sarebbe stato individuato un percorso "innaturale" eccessivamente lungo che prevedeva l'utilizzazione delle strisce pedonali non necessarie per assicurare il rispetto della sicurezza del pedone.
Il Giudice d'Appello, in relazione a quanto stabilito dalla norma dell'art. 1 della L. n. 475/68, che dispone chela distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie, ha confermato la statuizione del TAR che ha ritenuto che per percorso pedonale più breve deve farsi riferimento al percorso effettivamente percorribile a piedi da una persona normalmente deambulante in condizioni di sicurezza e senza esporsi a rischi.
Tenuto conto della particolare condizione dei luoghi, non è stato ritenuto possibile prescindere dalla utilizzazione degli attraversamenti pedonali. Sebbene in qualche caso la giurisprudenza abbia negato la vincolatività dell'utilizzazione dei passaggi pedonali ai fini del calcolo della distanza tra gli esercizi farmaceutici, si è comunque contestualmente precisato che se ne può prescindere a condizione che non vi siano ostacoli materiali all'attraversamento fuori dei punti stabiliti, dovendo comunque garantirsi la normale deambulazione, e dunque, la sicurezza dei pedoni.
Avvocato Rodolfo Pacifico
www.dirittosanitario.net
Per approfondire Consiglio di Stato 6 agosto 2018 su www.dirittosanitario.net
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