mag142019
Trasferimento farmacia, Cga Sicilia: non serve revisione pianta organica
La disciplina sul trasferimento di una sede farmaceutica non richiede atti prodromici di programmazione
La disciplina sul trasferimento di una sede farmaceutica non richiede atti prodromici di programmazione
La disciplina del trasferimento di una sede farmaceutica non contiene alcun richiamo ad atti prodromici di programmazione. La revisione dello strumento di pianificazione generale non deve necessariamente precedere l'autorizzazione al decentramento, in quanto la ridefinizione della distribuzione nel territorio delle farmacie può conseguire anche a eventuali trasferimenti disposti su domanda dell'interessato.
In tal senso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana chiamato a decidere l'appello proposto avverso una sentenza del TAR Palermo risalente al 2015. Si è anche evidenziato che l'evoluzione della normativa valorizza il principio della libera scelta del farmacista in ordine all'ubicazione del proprio esercizio, qualificandosi l'autorizzazione della pubblica autorità come provvedimento rivolto alla rimozione di un limite imposto dalla legge all'esercizio di un diritto; pertanto la discrezionalità amministrativa non si estende ad alcun apprezzamento delle ragioni sottese alla scelta imprenditoriale, limitandosi solamente a verificare l'inesistenza di cause ostative al rilascio dell'autorizzazione.
Avvocato
Rodolfo Pacifico -
www.dirittosanitario.netPer approfondire Consiglio Giustizia amministrativa regione Sicilia 08 aprile 2019, su
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