nov252015
Trasferimento incompleto in nuova sede: non c'è abusività a usare vecchi locali
Lasciare parte dei farmaci nella vecchia sede, usandola come deposito, quando la farmacia si trasferisce in nuovi locali autorizzati non è perseguibile né con l'arresto né con una multa, come prevedrebbe l'art. 3 della legge 362/1991. È quanto stabilito da una recente sentenza (n. 945) del Tribunale di Busto Arsizio segnalata dall'Osservatorio di diritto farmaceutico Iusfarma. La norma di legge citata vorrebbe infatti che «chiunque apre una farmacia o ne assume l'esercizio senza la prescritta autorizzazione è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da Lire cinque milioni a Lire dieci milioni» ma, fa notare l'avvocato
Francesco Cavallaro, dello Studio Legale Cavallaro, Duchi e Lombardo, riportando uno stralcio della sentenza, secondo i giudici il «chiaro tenore letterale della norma rende evidente che il concetto di apertura di una farmacia senza autorizzazione va riferito all'ipotesi di carenza originaria di qualsiasi autorizzazione, e non può ricomprendere il caso di un mero trasferimento di esercizio, già munito di autorizzazione in un diverso locale rispetto a quello precedentemente utilizzato nella stessa sede». I giudici hanno ribadito che la norma sanziona l'abusività dell'esercizio commerciale, ma sottolineano che «è di intuitiva evidenza il differente disvalore sociale del caso di una farmacia abusiva da quello di una mera inosservanza delle indicazioni in ordine all'ubicazione dei locali contenute nell'autorizzazione esistente e rilasciata».
In proposito è stata richiamata una sentenza della Corte di Cassazione del 2009 (Sezione III, 19.3 - 28.4.2009 n. 17849) che sull'articolo citato ha detto che «si riferisce all'ipotesi della carenza originaria di qualsiasi autorizzazione da parte dell'esercizio di farmacia; ne deriva che essendo esclusa l'applicazione analogica in materia penale, non può essere in esso compresa la fattispecie del mero trasferimento di una farmacia già munita di autorizzazione in un diverso locale». La conclusione della sentenza, ribadisce Cavallaro «alla luce di tale autorevole precedente, non può che essere assolutoria: "Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria, è emerso che l'esercizio farmaceutico di G. era stato debitamente autorizzato, oltre ad esserne autorizzato anche il trasferimento nella nuova sede centrale. Dunque vertendosi nella seconda ipotesi non è possibile enucleare profili di rilevanza penale nella condotta di entrambi gli imputati che vanno mandati assolti per insussistenza del fatto"».
Simona Zazzetta