Politica e Sanità
15 Luglio 2023 Le nuove regole sulla comunicazione della riduzione di prezzo, in vigore dal 1° luglio, riguardano anche farmaci e prodotti venduti in farmacia. Sugli adempimenti, dai farmacisti sono stati espressi alcuni dubbi in riferimento all’operatività
Le nuove regole in tema di annunci di riduzione di prezzo, in vigore dal primo luglio, riguardano anche farmaci e prodotti venduti dalle farmacie e, sugli adempimenti, dai farmacisti sono stati espressi alcuni dubbi in riferimento all’operatività. Come si individua il “prezzo precedente” nel caso di riduzioni progressive? Come comportarsi quando si vende beni tramite canali o anche punti vendita diversi? Come gestire eventuali campagne di vendita a distanza di poco tempo?
Le regole in vigore da luglio per gli annunci sui prezzi: ecco chi e cosa è interessato
Le misure derivano dalle modifiche apportate dalla normativa europea e recepite all'interno del Codice del consumo, finalizzate a garantire una maggiore tutela per i consumatori e una omogeneità sanzionatoria all'interno dell'Europa. Tra i vari aspetti toccati, di particolare rilievo per i farmacisti c’è la previsione relativa alle riduzioni di prezzo volta ad assicurare ai consumatori una corretta informazione e la possibilità di valutare con immediatezza l'effettiva convenienza di un acquisto. Secondo la nuova norma, ogni annuncio di riduzione di prezzo deve riportare anche il prezzo applicato in precedenza, intendendo con questo il prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti l'applicazione della riduzione. A essere interessati dalle nuove regole, quindi, come già approfondito, sono tutti gli annunci - effettuati in ogni canale di distribuzione, fisico o online - che diano l'impressione ai consumatori di trovarsi di fronte a una diminuzione del prezzo di vendita di un determinato bene in uno specifico lasso di tempo, rispetto a quello precedentemente applicato dal venditore. “È da considerarsi rilevante” ha chiarito infatti il Ministero “ogni comunicazione in merito al vantaggio economico e al risparmio derivante dalla effettuazione di quel determinato acquisto in uno specifico lasso di tempo". Ma, va detto, "la norma si applica solo ai beni e non ai servizi". Una riduzione di prezzo, rientrante nella normativa, si può annunciare in termini percentuali - "sconto del 20%" - oppure assoluti - "sconto di 20 euro"; indicando un nuovo prezzo (inferiore) insieme al prezzo applicato in precedenza; mediante qualsiasi altra tecnica promozionale. La norma non riguarda comunque le fluttuazioni e le diminuzioni che non implichino annunci di riduzione.
Necessario individuare correttamente il prezzo precedente. Rischio sanzioni
Da parte del Ministero sono state messe a disposizione, come già segnalato, alcune Faq e dai farmacisti sono stati espressi alcuni dubbi riguardante l’operatività, anche perché, va ricordato, la contravvenzione può comportare sanzioni che vanno dai 516,46 e 3.098,74 euro. Un primo aspetto riguarda l’individuazione del prezzo precedente che viene definito come “quello più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti, nel canale di vendita online o nel singolo punto vendita (ad es. prezzo online e prezzo offline per le vendite in negozio) presso cui si effettua l'acquisto". Per esempio, "se l'annuncio della riduzione di prezzo offre uno "sconto del 50 %" e il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni era di 100 euro, il venditore dovrà presentare "100 euro" quale "prezzo precedente" barrato, sulla cui base calcolare la riduzione del 50%, anche qualora l'ultimo prezzo di vendita del bene sia stato superiore". Va chiarito che "il cartellino esposto nel presidio, rientra tra i canali di comunicazione e informazione rivolti ai consumatori".
In caso poi di “riduzioni progressive nel contesto di una medesima campagna promozionale - che vedono un progressivo aumento della percentuale di sconto senza interruzioni temporali - il “prezzo precedente” da indicare sarà quello originario di partenza della campagna”. Mentre laddove le campagne di vendita siano organizzate in successione, con periodi intermittenti in cui il prezzo torna ad aumentare, si applica la norma generale dei 30 giorni precedenti”.
Multicanalità e network: come gestire le differenze tra canali e punti vendita
Un ulteriore dubbio è inerente alla gestione della multicanalità e di più punti vendita. “Qualora si venda beni tramite canali o punti di vendita diversi a prezzi differenti e tali canali o punti di vendita sono oggetto di un annuncio generale di riduzione dei prezzi, occorre indicare, quale prezzo precedente, in ciascun canale o punto di vendita, il prezzo più basso applicato nel canale in questione o nel proprio punto di vendita negli ultimi 30 giorni”. Anche nel caso “degli affiliati a network, quando aderiscono ad iniziative promozionali programmate dall’affiliante, sono tenuti ad indicare il prezzo precedente effettivamente praticato nel proprio punto vendita”.
In caso poi di “pubblicità collettiva il prezzo precedente dei beni oggetto dell’annuncio – per esempio volantino - deve essere indicato presso il punto vendita, vale a dire sulle rispettive etichette o cartellini a scaffale nei negozi o nelle sezioni dei negozi online”.
L’operatività per i nuovi prodotti e aspetti fiscali
E cosa succede in caso di immissione di un nuovo prodotto? “In questo caso, o anche laddove vi siano cambi di gamma o nuove versioni, non sarà necessario tenere conto del prezzo praticato ai vecchi modelli trattandosi di beni immessi sul mercato da meno di 30 giorni”.
Infine, una riflessione riguarda gli aspetti fiscali, in una recente circolare, da Federfarma arriva l’indicazione che “durante le vendite promozionali, al fine di rendere piena evidenza degli sconti effettuati alla clientela e soprattutto per trasparenza e maggior possibilità di difesa in occasione di verifiche dell'Agenzia delle Entrate, è opportuno memorizzare l’incasso emettendo un documento commerciale che riporti il prezzo originario del bene venduto; lo sconto applicato; il prezzo scontato. È utile, cioè, che gli scontrini vengano stampati riportando il prezzo di partenza, il ribasso o la percentuale dello stesso e il prezzo finale del bene per il cliente”.
Francesca Giani
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