Farmacisti
27 Luglio 2023 Il decreto del Ministero della Salute, Mef e Innovazione tecnologica sul Fascicolo sanitario elettronico 2.0 definisce dati, documenti e contenuti, il ruolo del farmacista. Lo scorso 8 giugno ha avuto il parere favorevole, pur con alcune condizioni, dal Garante della Privacy

Referti, erogazioni di assistenza specialistica, prescrizioni specialistiche e farmaceutiche, erogazione di farmaci a carico SSN e non, vaccinazioni. Sono questi alcuni dei dati e documenti che potranno essere presenti nel cosiddetto FSE 2.0 come previsto dallo schema di decreto interministeriale che, oltre a elencare i nuovi contenuti, dettaglia anche i soggetti – con rispettive autorizzazioni, compiti e responsabilità - che sono abilitati alla implementazione e alla consultazione. Tra gli aspetti, emerge anche il ruolo del farmacista e il suo ambito di intervento.
Nuovo Fse: i contenuti dello schema di decreto interministeriale
Il decreto del Ministero della Salute, Mef e Innovazione tecnologica - anticipato da Ilfarmacistaonline -, ha ricevuto l’8 giugno il parere favorevole, pur con alcune condizioni, dal Garante della Privacy, dopo un primo parere negativo dell’anno scorso, e dovrà essere sottoposto al vaglio delle Regioni. Il passaggio fa parte di quel processo di riforma e potenziamento del Fascicolo sanitario elettronico, avviato da tempo e sancito anche dal Pnrr, che dovrebbe portare questo strumento a essere un punto di accesso ai servizi sanitari del paziente, a facilitare i processi di cura e presa in carico, a semplificare la gestione da parte del cittadino. Obiettivo del Decreto è quello di “individuare i contenuti del FSE, nonché i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti“.
Dati e documenti che potranno essere presenti
Da quanto emerge, tra i dati contenuti nel FSE 2.0 ci sono quelli “identificativi e amministrativi dell’assistito (esenzioni per reddito e patologia, contatti, delegati”, ma viene specificato che “le informazioni delle esenzioni per reddito e i relativi codici esenzione, resi disponibili nel FSE, sono consultabili solo dall’assistito”. A livello di documenti a essere riportati saranno “referti, verbali di pronto soccorso, lettere di dimissioni, cartelle cliniche, erogazioni di assistenza specialistica, dati delle tessere per i portatori di impianto”. Ma ci saranno anche “vaccinazioni, erogazione farmaci a carico SSN e non a carico SSN, prescrizioni specialistiche e farmaceutiche”, oltre che le “lettere di invito per screening, il taccuino personale dell’assistito e il profilo sanitario sintetico”.
Quest’ultimo, in particolare, è “il documento socio-sanitario informatico redatto e aggiornato dal MMG/PLS che riassume la storia clinica dell’assistito e la sua situazione corrente conosciuta”. La finalità di tale documento è quella di “favorire la continuità di cura, permettendo un rapido inquadramento dell’assistito al momento del contatto con i servizi sanitari, fermo restando il rispetto del diritto di oscuramento esercitato dall’assistito”. Mentre per quanto riguarda il “taccuino personale questa è una sezione riservata del FSE all’interno della quale esclusivamente l’assistito, o un suo delegato, può inserire, modificare ed eliminare dati, anche generati dai dispositivi medici e/o wearable, e documenti personali relativi ai propri percorsi di cura, oltre a informazioni integrative inserite direttamente dal cittadino. Tali dati e documenti inseriti sono informazioni non certificate e devono essere distinguibili da quelle inserite dai soggetti” che hanno in cura il cittadino.
Alimentazione e consultazione del FSE: soggetti, compiti e responsabilità
Nel dettaglio, a ogni modo, “i soggetti che concorrono alla alimentazione del FSE con i dati e documenti riferiti all’assistito, nei limiti di responsabilità e dei compiti loro assegnati, sono:
a) le aziende sanitarie locali, le strutture sanitarie pubbliche del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali e i SASN, attraverso le diverse articolazioni organizzative;
b) le strutture sanitarie accreditate con il SSN e i servizi socio-sanitari regionali;
c) le strutture sanitarie autorizzate;
d) gli esercenti le professioni sanitarie, anche convenzionati con il SSN, quando operano in autonomia”.
L’inserimento deve avvenire “entro cinque giorni dall’erogazione della prestazione sanitaria” e tali soggetti “sono responsabili della mancata, intempestiva o inesatta alimentazione”.
L’ambito di intervento del farmacista. Dossier farmaceutico in altro decreto
In merito invece “all’accesso in consultazione per finalità di cura”, va ricordato che “l’assistito deve fornire il consenso”. I dati e i documenti del FSE “sono trattati secondo livelli diversificati di accesso”, ma sono comunque “sottratti” dalla possibilità di consultazione “i dati per i quali l’assistito abbia richiesto l’oscuramento”. Tra coloro che sono abilitati vengono riportati, “il medico di medicina generale e il pediatra, lo specialista per la durata del processo di cura, l’infermiere/ostetrica, il farmacista, il personale amministrativo. L’accesso al FSE è sempre escluso per i soggetti operanti in ambito sanitario che non perseguono finalità di cura quali periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, associazioni o organizzazioni scientifiche, organismi amministrativi anche operanti in ambito sanitario, personale medico nell’esercizio di attività medico legale quale quella per l’accertamento dell’idoneità lavorativa o per il rilascio di certificazioni necessarie al conferimento di permessi o abilitazioni”.
Nello specifico dei farmacisti questi possono accedere alla Prescrizione farmaceutica e all’Erogazione farmaci a carico SSN e non a carico SSN (Allegato A – Par. 4.1.1.).
Per quanto riguarda il Dossier farmaceutico, che costituiva uno dei punti al centro dei rilievi del Garante della Privacy, dal Ministero della Salute è stato espunto dallo schema di decreto con l’intento di disciplinarlo in altri decreti attuativi “in quanto servizio reso disponibile dall’Ecosistema Dati Sanitari sui dati estratti dai documenti del Fascicolo Sanitario Elettronico”.
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