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18 Novembre 2023

Locali esterni alla farmacia. Uso, operatività e servizi: un’analisi dei diversi modelli adottati

L’uso di locali distaccati o esterni alla farmacia per svolgere prestazioni, introdotto con dal Protocollo nazionale in relazione a vaccini sta trovando man mano declinazione nelle Regioni

di Francesca Giani


Locali esterni alla farmacia. Uso, operatività e servizi: un’analisi dei diversi modelli adottati

L’uso di locali distaccati o esterni rispetto alla farmacia per svolgere determinate prestazioni è una possibilità che si sta diffondendo e sviluppando sempre di più. Introdotta dal Protocollo nazionale in relazione a vaccini (Covid e Flu) e tamponi, sta trovando man mano declinazione nelle Regioni, con operatività diverse, che in alcuni casi allargano i servizi erogati.

Spazi esterni delle farmacie: requisiti e indicazioni operative
La possibilità per le farmacie di utilizzare aree, locali o strutture esterne è stata articolata dal Protocollo nazionale del luglio 2022 - all'articolo 1, comma 2, lettera e-quater del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 – in relazione all'effettuazione di vaccini anti covid e antinfluenzali e per i test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo. Il requisito è che tali ambienti siano “dotati di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa”. Un importante aspetto, che era stato definito, riguarda la possibilità che “due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, possano esercitare i servizi in questione, anche utilizzando aree, locali o strutture esterne comuni, stipulando un contratto di rete”.
Tale possibilità di appoggiarsi a locali distaccati ha, man mano, trovato declinazione nelle delibere regionali e sono sempre più numerose le amministrazioni che se ne stanno occupando o intendono farlo. Tra le prime Regioni che hanno cercato di approfondire e sviluppare ulteriormente la materia, come si ricorderà, c’è la Liguria, che per "garantire la più ampia capillarità" anche "nell'erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari di prossimità" e potenziare l'offerta sul territorio ha voluto rendere strutturale la misura e ampliarne i contorni applicativi. A essere previsto, nel dettaglio, è che "le farmacie territoriali, nel rispetto della normativa vigente in materia di farmacia dei servizi, possano erogare, in locali diversi da quelli dedicati alla dispensazione dei farmaci e da questi ultimi disgiunti", tutti i servizi relativi alla farmacia dei servizi e non solo, quindi, quelli legati al Protocollo nazionale. L’unico limite è che non è possibile, in tali aree, "erogare farmaci, preparazioni galeniche magistrali o effettuare vendita al pubblico di qualsiasi genere di articoli, anche on-line". Tale opportunità, come era stato già sottolineato, è utile soprattutto per quei territori complessi e nei centri storici, dove gli spazi destinati alle attività commerciali e servizi sono spesso circoscritti.

I servizi effettuabili nei locali distaccati: l’orientamento regionale
Ma quale è l’orientamento regionale emergente al riguardo? Ad approfondire il tema, con una disanima, è un recente articolo pubblicato su Sedivanews in cui vengono messe a confronto le delibere regionali e un primo aspetto oggetto di analisi riguarda proprio “l’ambito di operatività”, cioè i servizi effettuabili “nei locali distaccati”: a essere sottolineato è come “le Regioni mostrino di voler prediligere una interpretazione estensiva”, rispetto a una più restrittiva.
In sostanza, ad aver indicato “l’erogazione di tutti i nuovi servizi sono Liguria, Emilia RomagnaLazio e Campania”; nei “provvedimenti di Marche, Calabria” viene fatto riferimento ai “servizi di telemedicina”, mentre dalla Lombardia “vengono enunciate prescrizioni avanzate” con “l’utilizzo di locali distaccati anche per servizi e/o prestazioni professionali di altri sanitari”, a esclusione “di qualunque prestazione/servizio dei professionisti prescrittori, quali medici, odontoiatri e veterinari”. In merito al tema dei servizi effettuabili nei locali esterni, comunque, in una recente comunicazione di Federfarma, era stata messa in rilievo “l’opportunità che l’utilizzo dei locali esterni da parte delle farmacie per l’esecuzione di attività connesse alla Farmacia dei servizi possa trovare una regolamentazione di dettaglio, quanto più possibile uniforme sul territorio, per favorire condizioni operative simili per tutta la categoria”.

Contratto di rete e sede: gli aspetti normati e i nodi aperti
A ogni modo, un altro aspetto passato in rassegna nell’approfondimento di Sedivanews è il contratto di rete: questo viene indicato “nei provvedimenti di Liguria, Lazio, Lombardia, Campania e Piemonte”. Mentre un nodo interpretativo che viene messo in rilievo dagli esperti è quello che riguarda l’ambito di pertinenza dei locali distaccati. Le varie delibere richiamano il fatto che i “locali distaccati debbano essere all’interno della sede farmaceutica di pertinenza”; “solo nel testo emanato dalla Regione Lazio” viene fatto riferimento anche “all’obbligo di rispettare anche la distanza minima di 200 m dalle altre farmacie”. Mentre, ancora diversa è la delibera lombarda che integra il riferimento alla “sede di farmaceutica di afferenza” con l’espressione “immediate vicinanze”, che tuttavia per gli esperti non risulta essere sufficientemente chiara.  

TAG: FARMACIA DEI SERVIZI, REGIONI, REGIONE LAZIO, REGIONE LOMBARDIA, REGIONE LIGURIA, FARMACIA

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