Europa
13 Febbraio 2024 Il 17 febbraio sarà completamente applicabile il Digital services act, la normativa europea che armonizza le regole del mercato digitale per servizi online e digitali, tra cui e-commerce. Ecco gli ambiti di applicazione

Cambiamenti in vista per servizi online e digitali, tra cui e-commerce: dal 17 febbraio sarà completamente applicabile il Digital services act (Dsa), la normativa della Commissione europea che ha l’obiettivo di armonizzare le regole del mercato digitale, creare “un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile”, tutelare i diritti di utenti e consumatori, agevolare l'innovazione, contenendo i rischi relativi. Un punto sugli ambiti di applicazione.
Nuove regole per i servizi online a tutela di utenti e consumatori
Il Dsa (Regolamento UE 2022/2065) ha visto un percorso di applicazione a step, con un passaggio recente, ad agosto, in cui sono state interessate le grandi piattaforme – definite dalla normativa come servizi con oltre 45 milioni di utenti unici in Europa. La prossima deadline è fissata al 17 febbraio e vede l’estensione a tutte le piattaforme online della necessità di conformarsi alle norme, anche se resta il principio che micro e piccole imprese hanno obblighi proporzionati alle dimensioni e al raggio di azione.
La filosofia alla base del regolamento è chiara: come si legge nella premessa, “modelli di business e servizi nuovi e innovativi, quali i social network e le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali hanno permesso agli utenti e ai consumatori di accedere alle informazioni ed effettuare transazioni in modi nuovi. Attualmente la maggior parte dei cittadini dell'Unione utilizza tali servizi quotidianamente. La trasformazione digitale e il maggiore utilizzo di tali servizi hanno tuttavia anche dato origine a nuovi rischi e sfide per i singoli destinatari dei vari servizi, per le imprese e per la società nel suo insieme”. Tra i vari Paesi, pertanto, si è generata una spinta alla regolamentazione che da parte dell’Europa è stata affrontata in un ambito sovranazionale, dato “il carattere intrinsecamente transfrontaliero di internet”. Anche a tutela dei diritti dei cittadini europei “è pertanto opportuno stabilire una serie mirata di norme obbligatorie uniformi, efficaci e proporzionate a livello dell'Unione al fine di tutelare e migliorare il funzionamento del mercato interno. Da qui l’esigenza del “regolamento che stabilisce le condizioni per lo sviluppo e l'espansione di servizi digitali innovativi nel mercato interno”. Il Digital Services Act, d’altra parte, insieme al Digital Markets Act Regolamento (DMA) UE 2022/1925, costituiscono il “Digital Services Package”, che, nel complesso, si pongono l’obiettivo di creare uno spazio digitale più sicuro in cui siano tutelati i diritti fondamentali di tutti gli utenti dei servizi digitali, e creare condizioni di parità per promuovere l'innovazione, la crescita e la competitività, sia nel mercato unico europeo che a livello globale.
Effetti e ricadute sulle vendite online
Un elemento importante riguarda la definizione di illegale e un aspetto rimarcato è che “Per conseguire l'obiettivo di garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, il concetto di «contenuto illegale» deve rispecchiare ampiamente le norme vigenti nell'ambiente offline. In particolare, il concetto di «contenuto illegale» dovrebbe essere definito in senso lato per coprire anche le informazioni riguardanti i contenuti, i prodotti, i servizi e le attività illegali”. Tale concetto ha un valore esteso e tra le varie casistiche viene citata anche “la vendita di prodotti non conformi o contraffatti”.
Una riflessione ulteriore, al riguardo, arriva da una nota di Federfarma, che fornisce alcune indicazioni: “Il Regolamento stabilisce norme relative a specifici obblighi in materia di dovere di diligenza adattati a determinate categorie di prestatori di servizi intermediari. Nello specifico, gli obblighi che la nuova normativa europea impone ai marketplace e ai siti web che effettuano servizi di intermediazione impongono ai colossi del marketplace un’opera di controllo ex ante che dovrebbe evitare la vendita di prodotti spacciati come prodigiosi”.
Ambito di applicazione: le indicazioni
Secondo quanto si legge, a ogni modo, il Regolamento si applica “ai servizi intermediari offerti a destinatari il cui luogo di stabilimento si trova nell'Unione o che sono ubicati nell'Unione”; “non si applica comunque ai servizi che non sono servizi intermediari neì alle prescrizioni imposte in relazione a tali servizi, indipendentemente dal fatto che i servizi siano prestati facendo ricorso a servizi intermediari”. Al riguardo da Federfarma viene indicato che “tale disposizione chiarisce come la normativa non si applica alle farmacie che, autonomamente, vendono prodotti, ad esclusione dei farmaci ad uso umano, attraverso il proprio sito web. La normativa non si applica neanche nel caso in cui la vendita online riguardi farmaci, poiché, come espressamente stabilito dalla Circolare ministeriale del 10 maggio 2016, non eÌ consentita la vendita di medicinali online tramite marketplace ovvero siti web intermediari”.
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