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05 Marzo 2024

Responsabilità professionale in sanità: da metà marzo in vigore il decreto

È in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo che definisce le regole sulla responsabilità professionale degli operatori sanitari e linee guida essenziali sulle polizze assicurative

di Simona Zazzetta


Responsabilità professionale in sanità: da metà marzo in vigore il decreto

Atteso dal 2017 è in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo (n. 2321 del 15 dicembre 2023) che definisce le regole sulla responsabilità professionale degli operatori sanitari e linee guida essenziali sulle polizze assicurative. Il decreto attuativo della legge Gelli (Farmacista 33 – 01 marzo 2017), entrerà in vigore il 16 marzo 2024.

Le novità introdotte: nuove regole e linee guida
Il settore sanitario è uno dei contesti in cui la responsabilità professionale gioca un ruolo cruciale, considerando l'importanza delle decisioni e delle azioni dei professionisti della salute e delle strutture sanitarie sul benessere e sulla salute dei pazienti. La mancanza di una normativa in materia di assicurazioni e responsabilità ha generato incertezza tra i professionisti e creato difficoltà nell'individuare le polizze più adeguate, con costi spesso elevati. Il nuovo decreto, come spiegano diverse consulenti legali e del lavoro, interviene per perimetrare questi aspetti, stabilendo le classi di rischio e i relativi massimali per professionisti e strutture sanitarie. Una delle distinzioni introdotte dal decreto è quella tra la responsabilità del professionista e quella della struttura sanitaria. Questa differenziazione determina le dinamiche assicurative e i relativi massimali e soglie.

Le compagnie assicurative, infatti, dovranno adeguarsi alle nuove normative e offrire polizze conformi al nuovo regolamento e agli indirizzi stabiliti annualmente dai Ministeri competenti. I limiti massimali potranno variare annualmente in base a specifiche decisioni ministeriali, e gli assicuratori avranno due anni di tempo per adeguarsi alle nuove linee guida. Inoltre, viene introdotto un meccanismo di ricalcolo del premio assicurativo che tiene conto dei sinistri riscontrati, al fine di adeguare il costo della polizza ad ogni scadenza. Sono stabiliti massimali specifici per i professionisti sanitari, che variano da un milione a due milioni di euro per sinistro, a seconda dell'ambito specifico. Ogni singolo professionista potrà scegliere se sottoscrivere una polizza individuale o aderire a una polizza collettiva, tramite accordi stipulati dalle strutture sanitarie, dai sindacati o da altri enti preposti.

Decreto pone fine a incertezze
Il decreto attuativo è stato accolto come un’importante novità: per l’avvocato giuslavorista Giovanni Costantino si tratta “un passo avanti per professionisti e pazienti. Inoltre, per la prima volta si interviene sulle “misure analoghe” alla copertura assicurativa, previste dal Legislatore ma non disciplinate. È giusto fornire finalmente un quadro normativo certo per dare agli operatori maggiore serenità”.
Secondo Costantino, il provvedimento interviene a dettare requisiti certi per i contratti di assicurazione alla cui stipula sono tenuti gli esercenti le professioni sanitarie e le strutture.
“È un bene - afferma l’avvocato - che si sia finalmente posto fine al regime di incertezza che durava da troppi anni. Si tratta di un passo in avanti, sia per i pazienti che per i professionisti, cui occorre riconoscere una adeguata tutela, soprattutto quando sono esposti a rischi, di vario genere, per il bene delle persone assistite. Più che per l’individuazione dei diversi massimali minimi delle polizze - prosegue il giuslavorista - il decreto è interessante perché interviene per la prima volta a declinare e disciplinare le cosiddette “misure analoghe” alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi che il Legislatore aveva previsto che potessero essere attuate dalle strutture sanitarie e sociosanitarie proprio in alternativa alla stipula delle polizze. Per la prima volta, tali misure «non sono lasciate al buon senso e alla discrezionalità delle strutture ma sono individuate le modalità di funzionamento e di controllo. L’auspicio - conclude l’avvocato - è che la definizione di un quadro normativo certo in un ambito così delicato possa consentire alle strutture e ai professionisti che operano al loro interno di dedicarsi all’erogazione delle cure migliori, allontanando la paura del contenzioso che ormai aleggia inevitabile ogni qualvolta il risultato ottenuto sia diverso da quello sperato”.

TAG: GAZZETTA UFFICIALE, ASSICURAZIONE, PROFESSIONE, DECRETO, FARMACISTI, OPERATORI

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