Farmacia
26 Novembre 2024La sentenza del 14 novembre 2024 del TAR Campania, oltre a intervenire sull'utilizzo degli spazi esterni per gli screening oncologici è “destinata a fare giurisprudenza” come fa notare l’avv. Ferrari in un’analisi pubblicata su Il Sole 24 Ore
Con la sentenza n. 6225 del 14 novembre 2024, il TAR Campania si è espresso in merito alla distinzione tra le attività svolte dalle farmacie dei servizi e quelle dei laboratori di analisi. La sentenza risponde al ricorso di Federlab Italia e Ati Laboratori Italiani Riuniti contro il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 939/2023. Farmacista33 se ne è occupato nei giorni scorsi mettendo in evidenza il tema dell’utilizzo degli spazi esterni con un’analisi a cura dell’avvocato Rodolfo Pacifico, ora una lettura dell’avvocato Paola Ferrari, pubblicata su Il Sole 24 Ore, evidenzia i punti cardine della sentenza: le differenze di natura e funzione tra farmacie e laboratori di analisi.
Il ricorso riguardava nello specifico gli allegati 5 e 6 del decreto regionale relativi alla somministrazione di test per emoglobina glicata e quadro lipidico e l’effettuazione di screening oncologici al di fuori dei locali della farmacia. In termini operativi la sentenza ha annullato solo l’articolo 2 dell'Allegato 6 del decreto, che consentiva l’uso di spazi esterni alle farmacie per screening oncologici, come il test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci. Secondo il TAR, tale previsione manca di una base normativa solida ed è lesiva delle prerogative dei laboratori accreditati. L’utilizzo di spazi esterni è consentito solo se adeguatamente regolamentato, cosa che al momento non avviene.
Il TAR ha tuttavia respinto altre istanze presentate dai ricorrenti, ritenendo “irrilevante e manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale” sollevata dal ricorso, e come sottolinea l’avvocato Ferrari è una sentenza “destinata a fare giurisprudenza” in quanto “ha ripercorso la storia normativa che ha portato a dotare le farmacie ad assumere un nuovo ruolo nell’attività di prevenzione e cura delle malattie attraverso la fornitura di servizi di primo livello, rivolti all’intera popolazione (collaborazione a programmi di educazione sanitaria e a campagne di prevenzione) e di secondo livello, concretantesi in prestazioni a favore dei pazienti che le richiedano e, nel contempo, ha chiarito i limiti dell’erogazione di alcuni servizi ormai ampiamente diffusi nelle farmacie”. Nello specifico il riferimento è all’effettuazione di test che prevedono il prelievo di sangue capillare (ad esempio, emoglobina glicata e quadro lipidico). Per la corte tali attività sono ausiliarie ai compiti del Servizio Sanitario Nazionale e non costituiscono un’invasione delle competenze dei laboratori, poiché non implicano diagnosi o prescrizioni.
L’avvocato Ferrari fa notare che il “punto di conflitto tra biologi e farmacisti” è proprio relativo alla “effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare”, possibilità che secondo i ricorrenti “avrebbe l’intento di riconoscere ai farmacisti non solo l’esecuzione di test di autocontrollo “autodiagnostici”, ma anche “diagnostici”, eseguibili da prelievo capillare”. Contestazione respinta in quanto, come spiega Ferrari, “diversamente dal prelievo di sangue venoso quello capillare è una procedura attraverso cui si raccoglie un campione di sangue, al fine di indagare lo stato di salute, il cui esame è effettuato in laboratorio. Per i farmacisti resta fermo il divieto di “attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti””.
Uno dei punti controversi riguardava l’obbligo, per i farmacisti, di registrare e “refertare” i risultati dei test eseguiti. Secondo il TAR, la refertazione in farmacia non equivale a una diagnosi medica, bensì si limita alla registrazione dei dati rilevati dai dispositivi diagnostici, in linea con il Decreto Ministeriale del 16 dicembre 2010. E come commenta l’avvocato Ferrari “la possibilità di effettuare il prelievo di sangue capillare si lega alla raccolta del dato sanitario, consentendo al farmacista il prelievo di sangue capillare, con un dispositivo che emette lo scontrino con i valori riportati. Va così intesa la “refertazione” a cui è fatto solo incidentalmente riferimento negli Accordi, che affidano al farmacista i compiti di registrare il paziente sulla piattaforma informatica, effettuare il test e refertarlo, conservando la documentazione. Non vi è alcuna “invasione di campo”, afferma la sentenza, può quindi desumersi dalla previsione di legge, che non sottrae affatto ai laboratori autorizzati le funzioni ad esse spettanti e disimpegnate con figure professionali specifiche, quali biologi e chimici”.
Fonte:
Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!
POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
04/12/2024
In un piccolo comune tra gli Appennini emiliani e liguri, di circa 500 abitanti stabili, la Farmacia Ottone rappresenta un punto di riferimento per prevenzione, monitoraggio e aderenza terapeutica. A...
A cura di Redazione Farmacista33
04/12/2024
Negli Stati Uniti, la vaccinazione contro l'Hpv è raccomandata dal 2006 e già in quegli anni si stava osservando una flessione dei tumori nelle donne con meno 25 anni: negli ultimi 25 anni i...
A cura di Redazione Farmacista33
04/12/2024
Si è conclusa a Venezia, il 29 novembre, l’8ª edizione delle Giornate Nazionali delle Farmacie Comunali, un appuntamento che ha raccolto i protagonisti della filiera del farmaco e delle...
A cura di Redazione Farmacista33
04/12/2024
Strumenti diagnostici come holter pressori ed elettrocardiogrammi possono rafforzare la collaborazione tra farmacisti e medici, contribuendo alla diagnosi precoce e alla prevenzione
A cura di Redazione Farmacista33
©2024 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Via Spadolini, 7 - 20141 Milano (Italy)