Concorso e forme associate. Dall’esperto chiarimenti su gestione, titolarità e incompatibilità
Metto a confronto due norme di legge che, di seguito, cercherò di conciliare secondo una logica che non conduca ad una miriade di ricorsi, segnando la fine definitiva del concorso straordinario con un fallimento proprio quanto sarà giunto al traguardo. Probabilmente il governo Monti si illudeva che le cose fossero andate come qualche "solone" aveva suggerito. Non è possibile accertare se l'ingenuità fosse sincera o solo un modo per chiudere la bocca, temporaneamente, a qualche migliaia di farmacisti che chiedevano di intervenire su alcune norme obsolete, ma soprattutto sul modo di applicarle.
Queste le norme: D.L. 24.1.2012, n. 1 convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27 - Art. 11, comma 7: Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati, in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della preferenza a parità di punteggio, si considera la media dell'età dei candidati che concorrono per la gestione associata. Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità.
Legge 8.11.1991, n. 362 - Art. 7: La titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata. 2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Sono soci della società farmacisti iscritti all'albo, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni. 3. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad uno dei soci che ne è responsabile. 4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, è sostituito temporaneamente da un altro socio. 4-bis. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.
Che si tratti di quello che, volgarmente, potrebbe essere definito un "pastrocchio" è indubbio. Il Ministero della salute, con una nota indirizzata alla Fofi del 23 novembre 2012 a firma del Capo dell'Ufficio Legislativo, precisava quanto segue: Avendo vinto il concorso, i titolari in forma associata potranno costituire, fermo restando il vincolo decennale previsto dalla norma citata, una società ai sensi dell'art. 7 della legge 362/91..... per proseguire: Tale società rileverà unicamente ai fini della gestione, perché la titolarità......resta, congiuntamente, in capo ai soci, in deroga alla fattispecie già prevista dall'art. 7 della legge n.362/1991. Come una parere dell'ufficio legislativo del Ministero possa introdurre una deroga ad una legge è senz'altro discutibile, se non irrilevante, in quanto frutto di interpretazione del pensiero del legislatore che però non ha inteso inserire nel testo di legge. Pare ovvio invece che il legislatore non abbia assolutamente voluto inserire una novella legislativa alla legge 362/91 ma, bensì, assoggettare la procedura di intestazione, della farmacia vinta da due o più partecipanti in forma associata, alla disciplina già esistente e, cioè, alle forme societarie previste e costituite da società di persone (snc e sas) o da società cooperative a responsabilità limitata. Per queste ultime però la disciplina prevede che la costituzione di una società cooperativa sia possibile quando i soci siano almeno tre. Tale forma potrà essere quindi adottata da quelle coalizione di più di due concorrenti. A sostegno di questa tesi intervengono poi alcune considerazioni di ordine pratico, in grado di smontare la tesi della "cotitolarità" che si presenterebbe come una fattispecie nuova basata, per di più, solamente su di una interpretazione:
a) Con due, tre, quattro ed anche più "cotitolari" chi tra questi è il direttore? La disciplina vigente infatti prevede (art. 11, comma 1, legge 475/68): Il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia. La figura del "cotitolare" non è mai stata introdotta proprio perché la gestione associata è possibile solo tramite la titolarità in capo ad una società i cui soci debbono individuare, tra loro, il direttore. Il direttore infatti assume personalmente tutte le responsabilità della gestione, sia di ordine amministrativo, penale e deontologico. Qualora queste responsabilità fossero attribuite "in solido" a più persone, è più che comprensibile come la gestione diverrebbe impossibile quando i "cotitolari" non si trovassero in accordo sulla linea gestionale della farmacia.
b) Come è noto l'art. 11 del "Cresci Italia", al comma 3, prevede la conclusione del concorso straordinario e l'assegnazione delle sedi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Cioè entro il 24 marzo 2013. Fra poco più di due mesi il termine sarà scaduto da due anni. Forse molto ingenuamente il legislatore si illudeva della solerzia delle regioni senza considerare che i farmacisti, che palesemente sembrava volere favorire, nelle more del concorso avrebbero trovato altre occupazioni, in alcuni casi nettamente incompatibili con la posizione di titolare, o "cotitolare" di farmacia ai sensi dell'art. 8 della legge 362/91. Pensiamo allora al caso di un socio di "farmacia rurale sussidiata" che ha partecipato al concorso in associazione risultando vincitore. Come "cotitolare" della farmacia vinta dovrà quindi lasciare la partecipazione nella società in quanto tale posizione risulta incompatibile con quella di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia. Viceversa si potrebbe prefigurare un'incompatibilità non meno impattante qualora il "cotitolare" di farmacia vinta in forma associata dovesse risultare erede di altra farmacia nella quale non potrebbe conseguire alcuna forma di partecipazione. Altre ipotesi potranno poi emergere in funzione della modalità di assegnazione che sembra essere lasciata alla libera interpretazione delle regioni. Fatto sta che la regione Liguria ha pubblicato la graduatoria in data 30 luglio 2014 e, a tutt'oggi, non ha ancora proceduto agli interpelli facendo così presumerne l'inizio dopo la conclusione di ricorsi, presentati in materia di valutazione dei titoli od altre modalità di determinazione del punteggio. Per concludere il buon senso suggerirebbe l'assegnazione ad una delle tipologie di società previste dall'art 7 della legge 362/91 (società in nome collettivo, società in accomandita semplice o cooperativa a responsabilità limitata) da costituirsi contestualmente all'accettazione della sede assegnata e con i vincoli statutari della durata non inferiore al decennio e della partecipazione paritetica alla società. Queste condizioni erano inoltre note ai candidati ed avrebbero potuto (o meglio dovuto) essere regolate civilisticamente con una scrittura privata tra i partecipanti, anche in relazione alle conseguenze, chiare nella legge, a seguito dell'indisponibilità di uno o più di uno degli associati alla prosecuzione della partecipazione, al di fuori delle uniche due condizioni previste: morte o sopravvenuta incapacità (tutta da definire però).
Prof. Maurizio Cini Presidente Associazione Scientifica Farmacisti Italiani (Asfi)
Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!
Per contrastare la compravendita illegale di farmaci per uso veterinario il Ministero sta studiando un logo, un bollino di qualità sulla falsa riga di quanto fatto per le farmaciePer...
La Commissione europea ha approvato upadacitinib (Rinvoq) per il trattamento dell'artrite reumatoide attiva di grado da moderato a severoLa Commissione europea ha approvato upadacitinib (Rinvoq) per...
Solo il 2% delle farmaciste donne possiede una farmacia nonostante rappresentino il 62% della forza lavoro, è quanto emerge dal sondaggio "Survey of registered pharmacy professionals 2019" del...
Acquistare i farmaci su internet attraverso siti non autorizzati è un fenomeno in continua crescita e l'unica arma per contrastarlo resta l'educazione sanitaria e l'orientamento dei cittadini...
Resta aggiornato con noi!
La tua risorsa per news mediche, riferimenti clinici e formazione.
Dichiaro di aver letto e accetto le condizioni di privacy
La filiera healthcare ha avuto un ruolo strategico nel corso della pandemia da Covid-19, rispondendo positivamente a uno stress test che è servito a comprendere limiti e vantaggi di un comparto essenziale per il...
Il XVII Incontro Nazionale delle QP è rivolto a chi già svolge questo compito, a chi ambisce a ricoprire questo ruolo e a tutti i manager e tecnici del farmaco impegnati in altre funzioni, ma frequentemente a...