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Politica e Sanità

16 Novembre 2011

Consegna medicinali senza ricetta


La FOFI, al fine di evitare il verificarsi di casi di vendita di medicinali senza ricetta, invita gli Ordini a vigilare sullo scrupoloso rispetto da parte di tutti gli iscritti delle norme che regolano

l’esercizio della professione e delle norme di deontologia professionale. In particolare si richiama l’attenzione sull’obbligo di vendere i medicinali assoggettati a prescrizione medica solo a seguito di

presentazione di regolare ricetta medica. In proposito è opportuno rammentare quanto segue:



  • La consegna di medicinali in assenza della prevista ricetta è lecita solo qualora ricorra un caso di estrema necessità ed urgenza e si verifichi una delle condizioni previste dal DM 31.3.2008: patologia cronica, necessità di non interrompere il trattamento terapeutico, prosecuzione della terapia a seguito di dimissioni.
  • L’art. 148 del DLgs 219/2006 prevede sanzioni per il farmacista che venda un medicinale senza la necessaria ricetta; in particolare, è soggetto alla sanzione amministrativa da 300 euro a 1.800 euro il farmacista che vende un medicinale assoggettato a prescrizione ripetibile senza presentazione della ricetta e, alla sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro, il farmacista che vende un medicinale assoggettato a prescrizione da rinnovare volta per volta senza presentazione della ricetta. In tale ultimo caso l’autorità amministrativa competente può inoltre ordinare la chiusura della farmacia da quindici a trenta giorni.
  • Per quanto riguarda, invece, i medicinali veterinari, l’art. 108 del DLgs 193/2006, commina la sanzione amministrativa da euro 1.549 a euro 9.296 per chiunque fornisca medicinali veterinari senza la necessaria prescrizione.
  • In materia di stupefacenti il DPR 309/1990 prevede, all’art. 45, una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600, salvo che il fatto costituisca reato, per il farmacista che contravvenga agli obblighi stabiliti dal medesimo DPR 309/1990 per la dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A,B, C, D ed E.
 

Sotto il profilo deontologico, inoltre, si ricorda che, in base all’art. 24 del Codice Deontologico, il farmacista deve respingere le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge.

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