Politica e Sanità
01 Dicembre 2015L'obbligo di annotare il prezzo sulle ricette riguarda soltanto i medicinali allestiti in farmacia. A dirlo una riflessione pubblicata dall'Osservatorio Iusfarma, a firma dell'avvocato Francesco Cavallaro, sull'ultima sentenza del Consiglio di Stato relativa all'interpretazione dell'articolo 37 del Regolamento del 1938 n. 1706. «Il Consiglio di Stato» si legge «ha preso posizione sul tema per la terza: la prima volta - nel 2009 - affermò che l'obbligo di annotare il prezzo sulle ricette si riferisce ai soli galenici magistrali; la seconda volta - nel 2011 - sostenne che l'obbligo vale anche per i medicinali di produzione industriale». Ora, «nella terza volta - nel 2015 - è tornato sui suoi passi ed ha ribadito che l'obbligo riguarda soltanto i medicinali allestiti in farmacia». Infatti, continua, questa più recente sentenza, «sperando che sia l'ultima», «si conclude con il rilievo che la normativa più recente, nel delineare una nuova disciplina organica dei medicinali, avrebbe dovuto rinnovare una disposizione di tale rilevanza pratica nell'attività quotidiana del farmacista, quale quella relativa alla annotazione del prezzo sulle ricette non ripetibili, dovendosi altrimenti ritenere tale norma non più applicabile alle specialità medicinali». D'altra parte, continua la sentenza, la precedente interpretazione, che estendeva l'obbligo anche alle specialità medicinali, «non può essere condivisa e deve essere superata in ragione di una più ampia e approfondita considerazione del contesto normativo nel quale si inserisce». In particolare, tra le argomentazioni, vengono citate, «l'abituale comportamento dei farmacisti, che quando dispensano specialità non ne annotano il prezzo sulla ricetta», «le disposizioni che il Tuls del 1934 dedica ai prezzi dei medicinali, precisando che le specialità debbono essere vendute al prezzo «segnato nell'etichetta », mentre per i galenici prevedono la periodica pubblicazione di una apposita tariffa»; «i decreti di recepimento delle direttive europee intervenuti dal 1992 in avanti, che fanno ritenere superato e sostituito l'intero Regolamento del 1938». Da qui quindi il nuovo «giro di boa» da parte del Consiglio di Stato. Ma in ogni caso, è la conclusione di Iusfarma, «il Regolamento del 1938 meriterebbe un aggiornamento, senza particolari oneri per lo Stato; si direbbe però che al Ministero abbiano altri pensieri».
Francesca Giani
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