Politica e Sanità
29 Giugno 2016Nel comune di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, la pianta organica varata nel 2102 va riformulata in quanto illegittima: è stata «adottata in assenza di acquisizioni istruttorie complete ed aggiornate sulla realtà demografica del Comune». A stabilirlo la sentenza del Consiglio di Stato (2827/2016) depositata il 28 giugno che in un passaggio chiarisce che «la relazione tecnica sulla cui base è stata deliberata la nuova pianta organica delle farmacie di Francavilla Fontana per un verso è stata acquisita formalmente in una data (19 aprile 2012) successiva a quella (17 aprile 2012) in cui si è riunita la Giunta e, per un altro, è stata redatta sulla base di dati urbanistici risalenti nel tempo, e, comunque, privi del necessario carattere dell'attualità, oltre che in difetto dell'acquisizione di dati anagrafici aggiornati».
E precisa che dal materiale istruttorio è emerso che la «relazione tecnica assunta, peraltro erroneamente in quanto non ancora formalizzata a quella data, a fondamento della delibera di Giunta in esame è stata redatta sulla base di uno strumento pianificatorio risalente (addirittura) agli anni '70, con la conseguenza che la conformazione urbanistica formalmente conosciuta dall'organo che ha deliberato la contestata localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche è risultata del tutto inattuale e, soprattutto, superata dalla più recente e documentata espansione edilizia del tessuto urbano (del tutto trascurata dalla Giunta)». I giudici della Terza sezione sottolineano che sebbene il decreto Cresci Italia (art. 11 comma 2) imponesse ai Comuni di fare riferimento ai dati Istat della popolazione residente al 31 dicembre 2010, «la deliberazione contestata risulta assunta in difetto delle formali (e necessarie) conoscenza e considerazione delle predette informazioni demografiche». Nelle motivazioni si legge anche che manca «la formale acquisizione dei pareri della Asl e dell'Ordine dei farmacisti competenti per territorio, sicché resta confermato il vizio di difetto di istruttoria, che, peraltro, si configura, nella specie, anche come violazione di legge, nella misura in cui l'adempimento istruttorio pretermesso è imposto dalla disposizione legislativa che regola il procedimento in esame».
Tale omissione «inficia insanabilmente la deliberazione». Secondo il Consiglio di Stato, i vizi riscontrati a carico della delibera non «possono intendersi sanati dalla successiva (e conforme) determinazione assunta dal Consiglio Comunale (quella del 19 aprile, ndr.) sia perché le medesime carenze istruttorie già rilevate risultano configurabili anche nei riguardi della deliberazione consiliare, sia, in ogni caso, perché, in base a un orientamento ormai consolidato, la competenza alla revisione delle piante organiche delle farmacie spetta alla Giunta (e non al Consiglio comunale), con l'evidente corollario che la successiva deliberazione di un organo incompetente non può in alcun modo valere a sanare i vizi che hanno inficiato la validità di quella adottata da quello competente».
Simona Zazzetta
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