Politica e Sanità
16 Novembre 2011Dura ormai da anni la vicenda delle procedure di infrazione contro lItalia a proposito dellorganizzazione del servizio farmaceutico. Anni in cui il principio della riserva della titolarità a farmacisti e società di farmacisti è stata additata come una violazione della libertà di stabilimento, cioè di impresa. Anni in cui lazione comunitaria si era saldata con la fase delle cosiddette liberalizzazioni. Ora, però, le tesi della Commissione Europea subiscono una prima battuta darresto: le conclusioni di Yves Bot, Avvocato generale della Corte di Giustizia, un ruolo assimilabile al pubblico ministero, ha raccomandato di lasciar cadere gli addebiti. A suo avviso, infatti, la scelta di porre questo vincolo non contrasta con il Trattato europeo, e rientra nella libertà lasciata agli stati membri di decidere il livello di tutela della salute garantito ai cittadini e anche le modalità organizzative per raggiungerlo. Se è vero che la riserva a favore dei farmacisti limita la libertà di stabilimento, lo fa in una misura adeguata allobiettivo della tutela della salute. Nelle motivazioni, Bot entra nel merito sottolineando "l''importanza di garantire la neutralità della consulenza farmaceutica, vale a dire una consulenza competente e oggettiva". E sostiene che le norme italiane e tedesche "garantiscono l''indipendenza delle farmacie, rendendone la struttura economica impermeabile alle influenze esterne provenienti, per esempio, dai produttori di medicinali o dai grossisti". Secondo lavvocato generale, inoltre, "il semplice obbligo della presenza di un farmacista stipendiato, per lo svolgimento di compiti che implicano un rapporto con i terzi, non è idoneo a garantire, allo stesso modo, in termini di qualità e di neutralità dell''azione di distribuzione dei medicinali, l''adeguato rifornimento di farmaci alla popolazione. Poich� non padroneggia la politica commerciale della farmacia ed è tenuto nei fatti ad applicare le istruzioni del suo datore di lavoro, non sarebbe escluso che un farmacista stipendiato che lavora in una farmacia gestita da un non farmacista sia indotto a privilegiare l''interesse economico a discapito delle esigenze connesse all''esercizio di un''attività farmaceutica". E significativo - ha dichiarato il vicepresidente della FOFI,
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