Politica e Sanità
16 Novembre 2011Come preannunciato, nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 11.5.2009, è stata pubblicata lOrdinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009
Questa ordinanza, che dà attuazione al DL 39/2009 sugli interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, contiene tra laltro alcune disposizioni di interesse per i farmacisti. Eccole: Ai lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, operanti nei comuni interessati dal sisma, che abbiano dovuto sospendere l''attività a causa degli eventi sismici, e'' riconosciuta per un periodo massimo di tre mesi un''indennità pari a 800 euro mensili. L''indennità e'' erogata dall''INPS e non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.
Alle imprese e ai lavoratori autonomi operanti in comuni non interessati dagli eventi sismici, che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da un consulente del lavoro o altro professionista abilitato a svolgere tale attività, con domicilio professionale nei comuni interessati dal sisma, e'' concessa la sospensione di sessanta giorni, a decorrere dall11.5.2009, del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l''assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonch� di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, riferiti ai periodi di paga di marzo, aprile e maggio 2009, ivi compresi i contributi a carico dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi, nonch� delle ritenute fiscali.
Nei confronti dei soggetti operanti alla data degli eventi sismici nei comuni interessati dal sisma, nonch� delle imprese e dei lavoratori autonomi, operanti in comuni non interessati dagli eventi sismici, che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da un consulente del lavoro o altro professionista abilitato a svolgere tale attività, con domicilio professionale nei comuni interessati dagli eventi sismici, non si applicano le sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale, per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza a far data dal 6 aprile 2009 e fino al 30 giugno 2009.
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