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Politica e Sanità

16 Novembre 2011

Una sentenza ineccepibile


Come anticipato nell’edizione straordinaria di ieri, il centro delle argomentazioni è la libertà dei singoli Stati di stabilire modalità e livelli della tutela della salute, ma questo principio viene articolato in una serie di conclusioni interessanti. Conclusioni che confermano, per inciso, la linea che la Federazione degli Ordini aveva indicato fin dall’inizio della vertenza

Con riferimento al primo addebito mosso all’Italia � la riserva della titolarità a farmacisti e società di farmacisti - i Giudici europei hanno riconosciuto che le restrizioni previste dalla legge italiana in materia di riserva della titolarità devono considerarsi non discriminatorie e giustificate dalla necessità di assicurare adeguata tutela della salute pubblica. Nel riconoscere la particolare natura dei medicinali, che si differenziano dalle altre merci per i loro effetti terapeutici e per il pericolo di nuocere gravemente alla salute, in caso di uso sbagliato o non necessario, il Collegio giudicante, infatti, ha ritenuto che solo il farmacista di professione gestisca la farmacia in base non ad un obiettivo economico, ma altresì in un’ottica professionale. “Il suo interesse privato, connesso alla finalità di lucro” si legge nella sentenza “viene, infatti, temperato dalla sua formazione, dalla sua esperienza professionale e dalla responsabilità ad esso incombente, considerato che un’eventuale violazione delle disposizioni normative o deontologiche comprometterebbe non soltanto il valore del suo investimento, ma altresì la propria vita professionale.”  Di conseguenza ogni Stato membro, nell’ambito del suo margine di discrezionalità, può legittimamente ritenere che la gestione di una farmacia da parte di un non farmacista, a differenza della gestione affidata ad un farmacista, possa rappresentare un rischio per la sanità pubblica, in particolare, per la sicurezza e la qualità della distribuzione dei medicinali al dettaglio, e di conseguenza adottare le restrizioni che ritenga opportune, purch� proporzionate e non discriminatorie. Nella sentenza, viene completamente disattesa l’argomentazione della Commissione secondo la quale i rischi per l’indipendenza della professione potrebbero essere compensati attraverso l’imposizione dell’obbligo di stipulare un’assicurazione di responsabilità civile, in quanto tale misura potrebbe permettere ai pazienti di ottenere un risarcimento finanziario per il danno eventualmente subito solo a posteriori.   Quanto al secondo addebito, relativo al divieto per le imprese esercenti attività nel campo della distribuzione all’ingrosso di prodotti medicinali di acquisire partecipazioni nelle società di gestione delle farmacie comunali, i Giudici europei hanno comunque affermato che fosse non discriminatorio e proporzionato, reputando che uno Stato membro, nell’ambito della propria discrezionalità, sia libero di ritenere che i poteri di controllo dei Comuni sulle società che gestiscono le farmacie comunali non siano adeguati ad evitare l’influenza delle imprese di distribuzione sui farmacisti stipendiati. Al riguardo, si rammenta, tuttavia, che il Decreto Bersani aveva già provveduto ad eliminare il suddetto divieto di partecipazione.

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