Politica e Sanità
16 Novembre 2011Come anticipato nelledizione straordinaria di ieri, il centro delle argomentazioni è la libertà dei singoli Stati di stabilire modalità e livelli della tutela della salute, ma questo principio viene articolato in una serie di conclusioni interessanti. Conclusioni che confermano, per inciso, la linea che
Con riferimento al primo addebito mosso allItalia � la riserva della titolarità a farmacisti e società di farmacisti - i Giudici europei hanno riconosciuto che le restrizioni previste dalla legge italiana in materia di riserva della titolarità devono considerarsi non discriminatorie e giustificate dalla necessità di assicurare adeguata tutela della salute pubblica. Nel riconoscere la particolare natura dei medicinali, che si differenziano dalle altre merci per i loro effetti terapeutici e per il pericolo di nuocere gravemente alla salute, in caso di uso sbagliato o non necessario, il Collegio giudicante, infatti, ha ritenuto che solo il farmacista di professione gestisca la farmacia in base non ad un obiettivo economico, ma altresì in unottica professionale. Il suo interesse privato, connesso alla finalità di lucro si legge nella sentenza viene, infatti, temperato dalla sua formazione, dalla sua esperienza professionale e dalla responsabilità ad esso incombente, considerato che uneventuale violazione delle disposizioni normative o deontologiche comprometterebbe non soltanto il valore del suo investimento, ma altresì la propria vita professionale. Di conseguenza ogni Stato membro, nellambito del suo margine di discrezionalità, può legittimamente ritenere che la gestione di una farmacia da parte di un non farmacista, a differenza della gestione affidata ad un farmacista, possa rappresentare un rischio per la sanità pubblica, in particolare, per la sicurezza e la qualità della distribuzione dei medicinali al dettaglio, e di conseguenza adottare le restrizioni che ritenga opportune, purch� proporzionate e non discriminatorie. Nella sentenza, viene completamente disattesa largomentazione della Commissione secondo la quale i rischi per lindipendenza della professione potrebbero essere compensati attraverso limposizione dellobbligo di stipulare unassicurazione di responsabilità civile, in quanto tale misura potrebbe permettere ai pazienti di ottenere un risarcimento finanziario per il danno eventualmente subito solo a posteriori. Quanto al secondo addebito, relativo al divieto per le imprese esercenti attività nel campo della distribuzione allingrosso di prodotti medicinali di acquisire partecipazioni nelle società di gestione delle farmacie comunali, i Giudici europei hanno comunque affermato che fosse non discriminatorio e proporzionato, reputando che uno Stato membro, nellambito della propria discrezionalità, sia libero di ritenere che i poteri di controllo dei Comuni sulle società che gestiscono le farmacie comunali non siano adeguati ad evitare linfluenza delle imprese di distribuzione sui farmacisti stipendiati. Al riguardo, si rammenta, tuttavia, che il Decreto Bersani aveva già provveduto ad eliminare il suddetto divieto di partecipazione.
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