Diritto Sanitario
16 Novembre 2011La Cassazione, lo scorso luglio, ha confermato la responsabilità del titolare di una farmacia per aver consegnato a un incaricato del cliente, anzich� il farmaco prescritto, nel dosaggio indicato dal veterinario, altro medicinale con lo stesso principio attivo, ma destinato a curare animali di diversa e grossa taglia: morivano cinque cani trattati col prodotto. Macroscopica la responsabilità del farmacista che, pure in presenza di una ricetta contenente la denominazione del farmaco, avrebbe consigliato lacquisto di un altro prodotto con diversa concentrazione di principio attivo e senza nessuna avvertenza chiara e precisa circa le modalità di utilizzazione e somministrazione. Bench� il sanitario contestasse un reale difetto di informazione in ordine alle modalità di impiego del medicinale, i giudici hanno affermato che la responsabilità può essere esclusa laddove ci si attenga alle prescrizioni mediche contenute nella ricetta. Il farmacista non ha il compito di verificare se la posologia del farmaco prescritto sia effettivamente corrispondente alle necessità terapeutiche della cura occorrente, in quanto egli, non abilitato all''esercizio della professione medica, non è tenuto n� autorizzato a sindacare il trattamento terapeutico o farmacologico n� a controllare l''eventuale dissonanza tra la cura occorrente e le indicazioni della ricetta, a questa avendo l''obbligo di attenersi scrupolosamente. Lart. 40 del regolamento per il servizio farmaceutico - nel caso in cui il farmacista individui nella ricetta la prescrizione di sostanze velenose, a dosi non medicamentose o pericolose - impone l''obbligo di esigere che il compilatore dichiari per iscritto, previa indicazione dello scopo terapeutico perseguito, che la somministrazione avviene sotto la sua responsabilità. Di conseguenza, la consegna di medicinali senza ricetta, quando questa è prescritta, comportando anche la responsabilità disciplinare con le conseguenti sanzioni amministrative, costituisce comportamento attuato in violazione di una specifica disciplina normativa e tale da concretare condotta illecita, sanzionabile sul piano risarcitorio in ordine agli eventi di danno che eventualmente venga a determinare. Consegue che il farmacista non potrà invocare a sua giustificazione: la consapevole accettazione da parte del cliente del farmaco prescritto; lavere indicato le modalità di uso o di somministrazione del medicinale; lessersi affidato al fatto che del prodotto il cliente avrebbe saputo fare un uso conforme alle istruzioni contenute nella confezione.
Avv. Rodolfo Pacifico � www.dirittosanitario.net
Letture consigliate
Cassazione Civile - Sent. n. 15734 del 02.07.2010
Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!
POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
28/12/2019
Per contrastare la compravendita illegale di farmaci per uso veterinario il Ministero sta studiando un logo, un bollino di qualità sulla falsa riga di quanto fatto per le farmaciePer...
27/12/2019
La Commissione europea ha approvato upadacitinib (Rinvoq) per il trattamento dell'artrite reumatoide attiva di grado da moderato a severoLa Commissione europea ha approvato upadacitinib (Rinvoq) per...
27/12/2019
Solo il 2% delle farmaciste donne possiede una farmacia nonostante rappresentino il 62% della forza lavoro, è quanto emerge dal sondaggio "Survey of registered pharmacy professionals 2019" del...
A cura di Lara Figini
27/12/2019
Acquistare i farmaci su internet attraverso siti non autorizzati è un fenomeno in continua crescita e l'unica arma per contrastarlo resta l'educazione sanitaria e l'orientamento dei cittadini...
©2025 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Via Spadolini, 7 - 20141 Milano (Italy)