Diritto Sanitario
16 Novembre 2011Nel corso di una ispezione eseguita dai Nas presso una farmacia, venivano rinvenuti alcuni foglietti recanti appunti con allegate fustelle relative a specialità medicinali. Il Dipartimento farmaceutico aziendale contestava la violazione degli obblighi convenzionali e deferiva la Farmacia alla Commissione farmaceutica aziendale che decideva di comminare la sanzione della sospensione per due mesi dal servizio farmaceutico convenzionato. In particolare veniva evidenziato che la documentazione rinvenuta era costituita da 70 foglietti contenenti appunti manoscritti con allegate fustelle di varie specialità medicinali e che ad un esame più dettagliato si contavano 121 fustelle asportate dalle relative confezioni; inoltre, in 16 casi in cui la fustella era assente, restava allegata all’appunto la parte di scatola che funge da supporto alla fustella medesima.
Si riteneva violata la norma della convenzione secondo cui le farmacie erogano l’assistenza su presentazione della ricetta medica, redatta sugli appositi moduli validi per il Ssn nei limiti previsti dai livelli di assistenza e dalla classificazione dei farmaci e quella per cui «la farmacia ... applica sulle ricette il bollino a lettura ottica staccato dalla confezione consegnata.. tali adempimenti debbono essere eseguiti all’atto della spedizione delle ricette e comunque entro il giorno successivo a quello di spedizione».
Il legale rappresentante della farmacia proponeva ricorso innanzi al Tar, che confermava la sanzione applicata. La sentenza di primo grado [Tar], sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato, veniva confermata, osservandosi, tra l’altro, come non fosse condivisibile la tesi difensiva secondo cui, non essendo avvenuta in concreto alcuna movimentazione delle ricette e non essendo stati richiesti i rimborsi al SSN, non si sarebbe concretizzata alcuna violazione. Le norme impongono l’erogazione dei farmaci in convenzione dietro presentazione di ricetta, per cui se ne desume il divieto di anticiparli, dal momento che l’infrazione riguarda appunto l’anticipazione senza ricetta medica di prodotti per i quali il documento è necessario e sussiste anche a prescindere dal fatto che per quelle confezioni non venga operata nessuna richiesta di rimborso.
Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net
Letture Consigliate: Consiglio di Stato, 27.08.2009, su www.dirittosanitario.net al seguente link: http://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=2182&areaid=13
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