Diritto Sanitario
16 Novembre 2011L’agosto scorso, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nonostante l’inammissibilità del ricorso per effetto della cessazione della materia del contendere, in ragione del rilievo della questione, decidevano di pronunciare d’ufficio il principio di diritto. La controversia traeva origine dalla formale censura mossa da alcuni farmacisti alla decisione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, che, relativamente alle elezioni per il rinnovo delle cariche in seno al consiglio direttivo di un Ordine, aveva considerato nulle le schede recanti un numero di preferenze inferiore a quindici, cioè al numero dei componenti da eleggere e valide quelle recanti quindici preferenze, ma con indicazione di nominativi ineleggibili. È un tema di particolare rilievo ma con scarsi arresti giurisprudenziali. Sul piano della disciplina applicabile, risultava che i componenti del Consiglio dovessero essere eletti dall''assemblea degli iscritti nell''Albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi. La questione era ricercare una coerente interpretazione della disposizione e, soprattutto stabilire se essa dovesse leggersi nel senso che la validità della scheda dipende dal fatto che l''elettore abbia espresso la sua preferenza per un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi (nel caso concreto, quindici), oppure dovesse intendersi come prescrittiva del numero massimo di indicazioni esprimibili, essendo valida la scheda anche nel caso in cui l''espressione del voto fosse limitata a un numero inferiore di nomi rispetto a quello dei componenti da eleggersi. Pur non sussistendo un totale vuoto interpretativo, la Cassazione ha ritenuto dover rimeditare alcuni precedenti orientamenti nell’intento di pervenire ad un vero e proprio mutamento di indirizzo ancorandolo al diritto vivente formatosi nelle nuove realtà delle comunità professionali. La competizione elettorale per il rinnovo degli organi dell’Ordine professionale, quale momento di partecipazione democratica, deve esplicarsi attraverso la più libera espressione elettorale, salvaguardando il principio del «favor voti» quale parametro da cui far discendere la massima corrispondenza tra volontà espressa e contenuto della scheda elettorale. Le Sezioni Unite, trovando ancoraggio sicuro nel principio sintetizzato, hanno osservato che la manifestazione della volontà, per come emerge dal corpo della scheda elettorale, deve essere il più possibile conservata, salvo anomalie di gravità tale da far dubitare che l''elettore abbia voluto liberamente e segretamente manifestare la preferenza. In linea di massima, il parametro astratto è che, in caso di dubbio, deve privilegiarsi la volontà elettorale, quale risultante dalla scheda vergata, poichè la nullità e l''inefficacia del voto costituiscono solo estreme conseguenze.
Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net
Letture Consigliate: Cassazione Civile, Sent. del 04.08.2010, su www.dirittosanitario.net al seguente link:
http://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=2200&areaid=13
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