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Diritto Sanitario

16 Novembre 2011

Contenimento della spesa, Lea e poteri delle regioni


Un’azienda farmaceutica aveva contestato il provvedimento di una regione avente finalità di contenimento della spesa del Servizio Sanitario Regionale (Ssr) in relazione ai farmaci inibitori di pompa acida. Si era stabilito, in particolare, che il peso finanziario addebitabile al Ssr, per le prescrizioni dei medicinali in questione, dovesse essere limitato al costo del farmaco equivalente presente nella categoria terapeutica.
Tra i diversi motivi di contestazione si sosteneva l’insussistenza di un potere di intervento regionale idoneo a limitare l’accesso gratuito ai farmaci essenziali, in quanto i profili della rimborsabilità e, prima ancora, della prescrivibilità, sarebbero spettati unicamente all’Aifa per garantire il godimento omogeneo di prestazioni sull’intero territorio nazionale.
La quinta sezione del Consiglio di stato, rigettando il ricorso, ha evidenziato come l''erogazione dei farmaci rientri nei livelli essenziali di assistenza (Lea), il cui godimento è assicurato a tutti in condizioni di uguaglianza sul territorio nazionale affinché venga scongiurata l’ipotesi che, in parti di esso, gli utenti siano costretti ad assoggettarsi ad una assistenza sanitaria inferiore sul piano quali-quantitavito rispetto al minimo ritenuto intangibile.
Pur assicurandosi la totale rimborsabilità dei farmaci collocati in classe A, è stato previsto che la comprovata equipollenza terapeutica consente che possa essere esclusa, in modo totale o parziale, la rimborsabilità dei medicinali più onerosi per le finanze pubbliche alle condizioni indicate dal legislatore nazionale.
Nell’intento di contemperare i Lea con il generale programma di contenimento della spesa farmaceutica, alle regioni è stata attribuita una funzione attiva e non di mera attuazione delle scelte nazionali sia in relazione alla realizzazione dei livelli essenziali di assistenza, sia in relazione all’obbiettivo del contenimento dei costi. [Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]

Consiglio di Stato Sent. del 4 gennaio 2011
http://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=2233&areaid=13

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